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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11722/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta ferma, trattandosi di condanna resa in sede di applicazione della pena su richiesta per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione impugnata è una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata la pena su richiesta dell'imputato per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in via principale, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con un motivo aggiunto ha anche censurato la statuizione sulla confisca. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non consentito dalla disciplina dei limiti al ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, il secondo perché precluso in quanto non connesso al motivo originario del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. c.p.p.

    La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di un giudizio di applicazione della pena su richiesta, con conseguente operatività dei limiti specifici all'impugnazione.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente aveva dedotto il mancato proscioglimento immediato, ma la censura è stata ritenuta non consentita nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei termini prospettati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La Corte lo richiama come base normativa dell'inammissibilità dei motivi di ricorso non consentiti contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.; il motivo aggiunto è stato inoltre ritenuto precluso perché non connesso al motivo originario.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È la norma incriminatrice richiamata per il reato oggetto della sentenza di patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è soggetto a limiti stringenti: sono inammissibili i motivi non espressamente consentiti dalla legge.
  • Non è consentito dedurre, nel ricorso contro il patteggiamento, il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se la censura eccede i confini dell'impugnazione ammessa dalla disciplina speciale.
  • I motivi aggiunti sono inammissibili quando introducono censure non connesse al motivo originario del ricorso e, quindi, non rientrano nell'oggetto dell'impugnazione ritualmente proposta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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