Cassazione Penale, Sentenza n. 1073/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: (1) carenza/mera apparenza della motivazione della Corte di appello nel rigetto della doglianza relativa alla mancanza di correlazione tra imputazione e decisione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento; (2) reiterazione della mancata correlazione tra imputazione e sentenza quanto all'aggravante, sostenendo che il capo di imputazione non descriveva la condotta che avrebbe integrato detta aggravante e che, se esclusa, il reato sarebbe improcedibile per difetto di querela; (3) violazione dell'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., deducendo che la condotta (mossa fulminea, approfittamento della distrazione non provocata) al più integra l'aggravante della destrezza e che la giurisprudenza della Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'aggravante quando la distrazione non sia stata provocata dall'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla presunta omissione motivazionale quando il vizio processuale è in realtà inesistente. Sui punti sostanziali ha confermato che l'aggravante del mezzo fraudolento era adeguatamente contestata e correttamente applicata: la Corte ha condiviso la valutazione che Parrini, trattenendosi nel locale e consumando due bicchieri di prosecco per guadagnare la fiducia del barista e poi approfittando del suo momentaneo allontanamento per sottrarre i tagliandi con una mossa repentina, abbia agito con mezzo fraudolento. Ha richiamato il principio secondo cui per la contestazione dell'aggravante non è richiesta una formula testuale specifica, purché l'imputato sia posto nelle condizioni di difendersi sugli elementi di fatto che la integrano, e che la verifica della correlazione tiene conto dell'intero materiale probatorio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
Norma base del reato di furto; la corte ha ritenuto il fatto qualificabile come furto aggravato dal mezzo fraudolento in luogo della rapina impropria originariamente contestata
art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.
Aggravante per l'uso di mezzo fraudolento; la Corte ha interpretato che integra detta aggravante la condotta che, con astuzia e insidia, sorprende la volontà del detentore approfittando della momentanea assenza di controllo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
principio di correlazione fra imputazione e decisione (giurisprudenziale)
La Corte ha ribadito che la correlazione va valutata anche alla luce dell'intero materiale probatorio portato a conoscenza dell'imputato e che la contestazione dell'aggravante non richiede una formula testuale precisa, purché l'imputato possa esercitare pienamente la difesa sugli elementi di fatto che la integrano
Massime di principio
- L'aggravante del mezzo fraudolento può esserci anche quando l'agente approfitta della momentanea assenza di controllo del detentore (p. es. allontanamento temporaneo), se la condotta è insidiosa e improntata ad astuzia tale da sorprendere la contraria volontà del detentore
- Per la validità della contestazione di una circostanza aggravante non è necessaria una formula espressa o la citazione testuale della norma: è sufficiente che l'imputato sia messo in condizione di difendersi sugli elementi fattuali che la integrano
- La valutazione della correlazione tra imputazione e sentenza si effettua sul complesso del materiale probatorio divulgato all'imputato, non solo sulla descrizione letterale del capo di imputazione; la violazione del principio si configura solo se vi è una trasformazione radicale della fattispecie che pregiudichi concretamente la difesa
- La mera consumazione di comportamenti finalizzati a conquistare la fiducia (p. es. trattenersi e consumare bevande) può concorrere, a seconda del contesto, a integrare l'elemento fraudolento se è funzionale a un piano volto a sottrarre la cosa
- L'assenza di motivazione dettagliata su una doglianza processuale non comporta automaticamente annullamento in cassazione quando il vizio lamentato sia inesistente o quando il giudice di legittimità possa apprezzare direttamente i presupposti della decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →