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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4924/2025 del 06/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La B.N.L. intervenne nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di Savalle Giovanni, dichiarando credito per la prelazione ipotecaria su beni sottoposti a vincolo. Il Tribunale di Trapani dispose la confisca senza decidere sulla pretesa della banca. La B.N.L. si costituì poi in appello chiedendo la nullità del decreto di confisca e del decreto di citazione in appello per mancata notifica e, in subordine, la rimessione in termini per proporre appello. La Corte d'appello, con decreto del 6/11/2023, dichiarò il non luogo a provvedere sull'intervento ritenendo che l'omessa citazione del terzo titolare di garanzia non comportasse nullità e che il terzo potesse intervenire in appello o agire nella fase di verifica; successivamente, con ordinanza del 22/4/2024, la Corte si dichiarò funzionalmente incompetente rispetto alla richiesta di ammissione del credito rimandando gli atti al giudice delegato. La banca impugnò entrambe le ordinanze.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'omessa citazione del terzo titolare del diritto reale non produce automaticamente la nullità del procedimento di confisca; il terzo non è litisconsorte necessario e, se il Tribunale non ha deciso sulla sua domanda, la banca avrebbe dovuto impugnare la decisione di primo grado per partecipare legittimamente all'appello. La corte ha anche confermato che le questioni di quantificazione del credito e gli accertamenti sulla buona fede e sull'opponibilità sono riservati alla fase di verifica (art. 57 e ss. d.lgs. 159/2011). La richiesta di restituzione in termini è stata considerata infondata o, comunque, mal proposta: la mancata notifica esclude la perenzione del termine, ma non può essere surrogata dall'intervento in appello senza aver prima impugnato la decisione di primo grado. Il ricorso è quindi respinto e la ricorrente è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 159/2011

    La norma prevede la citazione dei terzi titolari di diritti reali di garanzia nel giudizio di confisca per favorire il contraddittorio immediato; tuttavia, l'inosservanza non è sanzionata automaticamente con la nullità e il terzo non è litisconsorte necessario

  • legge n. 161/2017 (modifica comma 4 art. 23 d.lgs. 159/2011)

    La modifica ha rafforzato la partecipazione processuale dei terzi titolari di garanzie al giudizio di confisca al fine di consentire un immediato esame della opponibilità del credito e della buona fede, pur senza attribuire nullità automatica per la mancata citazione

  • art. 52, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011

    Indica i profili (in particolare strumentalità del credito e buona fede del terzo) che possono giustificare approfondimenti nel giudizio di confisca quando il terzo è stato citato; la Corte limita però l'indagine a questi temi specifici

  • art. 57 e ss. d.lgs. n. 159/2011 (Titolo IV)

    Contengono la disciplina della procedura di verifica dei crediti: la quantificazione del credito e l'accertamento distributivo sono di esclusiva pertinenza della fase di verifica, anche quando il terzo abbia partecipato al giudizio di confisca

  • art. 26 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come ipotesi nelle quali possono applicarsi regole diverse per la liquidazione dei diritti; la Corte osserva che ove operi l'art. 26 valgono disposizioni speciali

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Regola la restituzione in termini per l'impugnazione: la restituzione è ammessa per mancato esercizio del diritto per caso fortuito o forza maggiore; nel caso di mancata notifica, non c'è perenzione del termine e pertanto non sempre è necessaria la restituzione

  • art. 585 cod. proc. pen.

    Indica i termini e modalità di impugnazione per i provvedimenti del giudice dell'impugnazione; la Corte richiama i termini per la proposizione del ricorso per cassazione e la tempestività degli atti impugnatori

Massime di principio

  • L'omessa citazione del terzo titolare di un diritto reale di garanzia nel giudizio di confisca non determina automaticamente la nullità del provvedimento di confisca.
  • Il terzo creditore non è litisconsorte necessario: può partecipare al giudizio di confisca ma, per la definizione definitiva della sua pretesa (quantificazione del credito, ammissione al passivo), resta riservata la fase di verifica (art. 57 e ss.).
  • Se il Tribunale di primo grado, pur avendo citato il terzo, non decide sulla sua domanda, il terzo doveva impugnare quella decisione di primo grado per avere legittimazione a partecipare al giudizio di appello; non può supplire a tale omissione limitandosi a intervenire in appello senza aver impugnato la sentenza.
  • La Corte d'appello può dichiararsi funzionalmente incompetente e rinviare la questione al giudice delegato per la procedura di verifica dei crediti; tale decisione è impugnabile ma non ne deriva automaticamente l'accoglimento delle doglianze sul merito del credito.
  • La richiesta di restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. richiede la prova di caso fortuito o forza maggiore: se la notifica del provvedimento non è pervenuta, il termine non è perento e la restituzione non è il rimedio appropriato salvo circostanze particolari.
  • In casi simili la strategia pratica per il terzo è duplice: (a) ove possibile, impugnare tempestivamente la decisione di primo grado che ha pretermesso la domanda; (b) alternativamente, agire nella procedura di verifica (art. 57 e ss.) per ottenere l'ammissione e la quantificazione del credito.
  • Gli accertamenti sul profilo della "pericolosità sociale" del proposto e gli elementi connessi alla opponibilità del credito (strumentalità e buona fede) sono i limiti entro cui il giudice della confisca può approfondire le pretese del terzo; tutte le altre questioni vanno trattate nella fase di verifica.

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