Cassazione Penale, Ordinanza n. 02137/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva condannato per ricettazione di una vettura trovata in suo possesso. Nel ricorso ha dedotto: 1) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata la consapevolezza della provenienza delittuosa del veicolo; 2) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) doglianza sulla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva rispetto ai criteri legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul giudizio di responsabilità, osservando che la Corte di appello aveva motivato in modo puntuale la consapevolezza dell'imputato sulla provenienza delittuosa dell'auto, valorizzando il fatto che egli non aveva fornito alcuna spiegazione del possesso e che il veicolo presentava evidenti segni di manomissione. Ha inoltre dichiarato non consentita la censura sull'art. 131-bis c.p. perché non era stata dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Infine, ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena, commisurata ex art. 133 c.p. in relazione alla natura del bene ricettato e ai precedenti penali dell'imputato. All'inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non è stata previamente proposta con l'atto di appello, nei limiti di ammissibilità della censura.
La censura non previamente dedotta in appello è inammissibile in cassazione quando la legge ne prevede la proposizione a pena di inammissibilità.
La dosimetria della pena è corretta quando il giudice di merito argomenta in base ai criteri legali di commisurazione, valorizzando la natura del bene e i precedenti penali dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità il vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità è inammissibile se la sentenza impugnata contiene una motivazione puntuale e logicamente coerente sulla consapevolezza dell'agente circa la provenienza illecita del bene, desumibile da elementi oggettivi come l'assenza di spiegazioni del possesso e i segni di manomissione del bene.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta per la prima volta in cassazione quando il motivo non sia stato tempestivamente proposto in appello, se la relativa deduzione è richiesta a pena di inammissibilità.
- La censura sulla pena è infondata quando il giudice di merito indica gli elementi rilevanti per la commisurazione ai sensi dell'art. 133 c.p., anche mediante riferimento alla gravità concreta del bene oggetto del reato e ai precedenti penali dell'imputato.
- Ai fini della ricettazione, la consapevolezza della provenienza delittuosa può essere desunta da indici fattuali esterni, non essendo necessario un elemento confessorio o una prova diretta della conoscenza soggettiva.
Come è indicizzato
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