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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21708/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione di tre cartelle di pagamento relative a Irpef, Ilor e Iva per gli anni d'imposta 1991 e 1992, per un importo complessivo di euro 5.570,73. La contribuente aveva dedotto la nullità o inesistenza della notifica, la prescrizione della pretesa e la decadenza dall'iscrizione a ruolo per tardiva notifica delle cartelle. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso ritenendo applicabile la normativa emergenziale per il sisma del 1990, limitatamente al 10% dei tributi. In appello la CTR aveva invece accolto integralmente la domanda della contribuente, ritenendo che la sospensione dei termini prevista dall'ordinanza ministeriale n. 2057/1990 non operasse automaticamente, ma solo su richiesta del contribuente; poiché non risultava una richiesta di sospensione, aveva ritenuto maturata la decadenza dell'amministrazione. In cassazione la società concessionaria ha censurato la condanna alle spese ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e norme attuative, sostenendo di non essere soccombente perché estranea ai vizi del ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha invece dedotto violazione dell'art. 138 della L. 388/2000, sostenendo che la sospensione per il sisma fosse automatica ed erga omnes e che il termine decadenziale per la notifica delle cartelle fosse quello del 31 dicembre 2009.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato che la disciplina emergenziale relativa al sisma del 1990 non opera automaticamente, ma richiede una specifica domanda del contribuente per produrre l'effetto di sospensione dei termini a suo favore; in mancanza di prova dell'avvenuta richiesta, resta applicabile il termine ordinario e la decadenza era già maturata al momento della notifica delle cartelle avvenuta nel 2006. Ha inoltre ritenuto corretta la condanna della società concessionaria alle spese, affermando che l'agente della riscossione risponde, verso l'opponente vittorioso, delle spese del giudizio in base al principio di causalità, poiché la lite nasce dalla notificazione della cartella da lui eseguita e l'agente è parte legittimata passiva nelle controversie sulla riscossione. Le spese di legittimità sono state poste a carico di entrambe le ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata come parametro del sindacato di legittimità per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 138 L. 388/2000

    La Corte interpreta i commi 1, 2 e 3 nel senso che il termine decadenziale speciale per l'iscrizione a ruolo riguarda solo i contribuenti che abbiano chiesto la regolarizzazione; in assenza di tale scelta non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009.

  • ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057 del 21 dicembre 1990

    sospensione dei "termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (...) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali"

    La sospensione prevista non è automatica, ma consegue alla facoltà del contribuente di avvalersene mediante apposita domanda; l'onere di provare la richiesta grava sull'amministrazione che invochi il beneficio limitativo dei termini ordinari.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale base della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolamentazione delle spese processuali.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di spese processuali.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne accogliesse la censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente Riscossione Sicilia s.p.a., escludendone l'applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La sospensione dei termini tributari prevista da provvedimenti emergenziali in favore dei contribuenti colpiti da eventi calamitosi non opera automaticamente se la disciplina richiede una specifica istanza: in mancanza di prova dell'esercizio di tale facoltà, l'Amministrazione resta soggetta ai termini ordinari di accertamento e riscossione.
  • Il termine speciale di decadenza per l'iscrizione a ruolo introdotto da una legge di regolarizzazione fiscale si applica soltanto alle somme dovute dai contribuenti che abbiano effettivamente aderito alla procedura di definizione o rateizzazione prevista dalla norma.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto la notificazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione può essere condannato alle spese anche se il vizio dedotto attiene alla formazione del ruolo o a profili impositivi, perché la lite è causalmente originata dall'atto da lui notificato e l'agente è legittimato passivo nel giudizio.
  • Ai fini della regolazione delle spese, il criterio di causalità può integrare e concretizzare il principio di soccombenza quando la parte ha dato causa al processo con il proprio atto, anche se non è l'autore della pretesa sostanziale sottostante.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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