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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29065/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di un condomino di ottenere la consegna di documenti relativi ai lavori di rifacimento dello stabile condominiale, affidati in appalto a due imprese edili. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello principale del condomino, accogliendo però l'appello incidentale della società amministratrice sulle spese. In cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: 1) nullità del primo grado per mancata fissazione dell'udienza di discussione orale richiesta ex art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.; 2) nullità della sentenza d'appello per uso di documenti del fascicolo di primo grado della controparte asseritamente prodotti tardivamente in appello, in violazione degli artt. 115 e 345 c.p.c.; 3) nullità del primo grado per rigetto dell'istanza di rimessione in termini per produrre documenti successivi alle preclusioni; 4) nullità della sentenza d'appello per mancanza di motivazione, perché in larga parte redatta mediante trascrizione di argomentazioni difensive e comunque meramente apparente; 5) violazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. e 116 c.p.c. per omessa valutazione di confessione giudiziale e stragiudiziale del legale rappresentante della società; 6) violazione degli artt. 1105, 1130, 1153, 1710 e 1713 c.c. per avere la corte limitato il diritto del condomino di visione ed estrazione copie alla sola partecipazione alle assemblee di approvazione del bilancio; 7) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, sostenendo che vi fosse soccombenza reciproca perché la domanda risarcitoria per lite temeraria proposta dalla società era stata respinta e non appellata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione solo apparente e in parte contraddittoria. Ha respinto i primi due motivi, ritenendo infondato il rilievo sulla mancata udienza orale e sulla utilizzabilità dei documenti già prodotti in primo grado; ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato solo per indicare la difesa personale dell'erede ricorrente; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.

  • art. 281-quinquies, comma 2, c.p.c.

    La mancata fissazione dell'udienza di discussione orale non comporta nullità se non è allegata una concreta lesione del diritto di difesa.

  • art. 115 c.p.c.

    L'utilizzo di documenti già ritualmente prodotti in primo grado non integra violazione del principio di disponibilità della prova.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Il divieto di nuove prove in appello non si applica ai documenti già tempestivamente prodotti in primo grado e poi semplicemente ridepositati nel fascicolo di secondo grado.

  • art. 2733 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla confessione, ma la Corte non vi dà specifica applicazione decisoria, essendo il motivo assorbito.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso sulla confessione, ma la Corte non vi dà specifica applicazione decisoria, essendo il motivo assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla valutazione della confessione; il motivo resta assorbito.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla documentazione condominiale; il motivo resta assorbito.

  • art. 1130 c.c.

    La corte d'appello aveva fatto riferimento agli obblighi dell'amministratore; la cassazione si limita a cassare per motivazione apparente senza decidere sul merito della pretesa documentale.

  • art. 1153 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla documentazione condominiale, ma non oggetto di statuizione decisoria autonoma.

  • art. 1710 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla documentazione condominiale, ma non oggetto di statuizione decisoria autonoma.

  • art. 1713 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla documentazione condominiale, ma non oggetto di statuizione decisoria autonoma.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento del quarto motivo e dal rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese; il relativo motivo è assorbito.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente determina nullità della sentenza per difetto del requisito della motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale".

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione ricorre solo quando manca il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In caso di cassazione per vizio motivazionale, la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Al giudice di rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la sentenza che riproduca in tutto o in parte atti di parte o atti processuali non è per ciò solo nulla, purché il contenuto riprodotto consenta di individuare in modo chiaro, univoco ed esaustivo le ragioni della decisione come proprie del giudice.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando contiene affermazioni apodittiche, tautologiche o tra loro inconciliabili, senza indicare gli elementi probatori e il percorso logico che sorreggono la decisione.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; restano rilevanti solo l'assenza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile o la motivazione perplessa o incomprensibile.
  • L'adozione del modello di trattazione scritta anziché orale non determina nullità se la parte non dimostra in concreto quale specifico pregiudizio difensivo le sia derivato e quali ulteriori elementi avrebbe potuto sviluppare in udienza.
  • Il deposito in appello del fascicolo di parte già utilizzato in primo grado non introduce nuove prove, se i documenti in esso contenuti erano stati tempestivamente prodotti nel giudizio di primo grado; il solo rideposito tardivo del fascicolo, in assenza di specifica preclusione, non rende i documenti inutilizzabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratore di condominioParti comuni
RamiProcesso civileCondominio
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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