Cassazione Civile, Ordinanza n. 17411/2026 del 02/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo debitore di un conto corrente intestato a una società, opposto dalla società stessa e dai fideiussori. Il Tribunale revocava il decreto e condannava la società, con i fideiussori entro il limite garantito, al pagamento di una somma minore rispetto a quella ingiunta. La Corte d'appello riformava solo in parte, riducendo ulteriormente l'importo dovuto, e riteneva: inammissibile per genericità la doglianza sulle clausole vessatorie, anche perché non erano state individuate specificamente e non era stata impugnata la statuizione di primo grado che escludeva la qualità di consumatore; irrilevante la pretesa nullità delle fideiussioni ex art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, perché mancava allegazione/prova dei fatti costitutivi; infondata la domanda dei fideiussori ex art. 1956 c.c. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per mancato rilievo delle clausole vessatorie; 2) omessa pronuncia sulla nullità delle fideiussioni asseritamente conformi al modello ABI e collegate a intesa restrittiva della concorrenza; 3) omessa motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sull'insieme dei vizi dedotti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla precedente declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. e sulla mancata contestazione del capo relativo alla qualità di consumatore; il rilievo d'ufficio della nullità non poteva operare in assenza di un valido rapporto processuale e senza che i relativi presupposti fossero stati ritualmente acquisiti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in tema di nullità delle fideiussioni c.d. a valle, il rilievo officioso presuppone che siano già stati allegati e provati tutti i fatti costitutivi, inclusa la conformità delle clausole al modello ABI e la produzione del provvedimento della Banca d'Italia, non essendo ammessa in cassazione una nuova istruzione probatoria; il ricorso non si confrontava con tali principi e non dimostrava che i necessari elementi fossero emersi nel giudizio di merito. Il terzo motivo è stato reputato palesemente inammissibile per assoluta genericità, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le clausole vessatorie richiedono specifica censura; la doglianza è inammissibile se non individua le clausole contestate e non si confronta con la ratio della decisione impugnata.
Richiamato insieme all'art. 1341 c.c. per dedurre la presunta inefficacia di clausole inserite in condizioni generali/contratto predisposto.
L'appello dichiarato inammissibile per difetto di specificità impedisce il successivo rilievo delle questioni non validamente devolute.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti o nuove prove in appello dirette a dimostrare la nullità quando i fatti costitutivi non siano già stati ritualmente acquisiti.
Il provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia non è considerato fatto notorio.
La domanda dei fideiussori è stata respinta nei giudizi di merito per mancanza di allegazione e prova degli elementi costitutivi della fattispecie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non può essere dedotto in modo generico, ma richiede la specifica indicazione del fatto decisivo omesso.
Il motivo di ricorso formulato in termini del tutto generici è inammissibile per difetto di specificità.
art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990
È richiamata quale base della dedotta nullità delle fideiussioni a valle di intese anticoncorrenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La nullità di una clausola o di un contratto può essere rilevata d'ufficio solo se nel giudizio di merito risultano già acquisiti tutti i fatti costitutivi necessari alla sua integrazione; il giudice non può supplire con nuove prove in violazione delle preclusioni processuali.
- In sede di legittimità, la censura per omesso rilievo officioso di una nullità è inammissibile se non indica specificamente dove e come, nel giudizio di merito, siano emersi gli elementi idonei a imporre il rilievo della nullità stessa.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca una statuizione diversa o non decisiva, è inammissibile.
- Le censure formulate in modo generico, sia sul piano della specificità dell'appello sia su quello del vizio motivazionale, sono inammissibili quando non consentono di individuare il preciso errore denunciato e il fatto decisivo trascurato.
- Nel contenzioso sulle fideiussioni asseritamente conformi allo schema ABI e collegate a intese restrittive della concorrenza, il rilievo della nullità presuppone l'allegazione e prova della conformità delle clausole al modello e degli ulteriori elementi fattuali richiesti, non essendo sufficiente un richiamo meramente assertivo.
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