Cassazione Civile, Ordinanza n. 32774/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di rendiconto ereditaria relativa a beni rimasti nel possesso esclusivo di alcuni coeredi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto; la corte d'appello ha invece accolto la pretesa e ha condannato una delle parti al pagamento di somme a favore degli altri eredi, oltre a rideterminare le spese per effetto dell'appello incidentale. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo si lamentava la mancata declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale; con il secondo si denunciava la violazione dei parametri per la liquidazione delle spese. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso in forza di due accordi transattivi stragiudiziali intervenuti nelle more, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso e l'adesione dei controricorrenti erano rituali, perché risultanti da atto univoco sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di poteri. Ha quindi applicato l'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre affermato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È la norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione nei casi tipizzati.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo chiaro e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di poteri, estingue il giudizio se vi è adesione della controparte.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude una pronuncia sulle spese, se le parti hanno regolato diversamente o comunque non sia richiesta una statuizione ulteriore dal giudice.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e, perciò, non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
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