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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32774/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rendiconto ereditaria relativa a beni rimasti nel possesso esclusivo di alcuni coeredi. In primo grado il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto; la corte d'appello ha invece accolto la pretesa e ha condannato una delle parti al pagamento di somme a favore degli altri eredi, oltre a rideterminare le spese per effetto dell'appello incidentale. Contro tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo si lamentava la mancata declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale; con il secondo si denunciava la violazione dei parametri per la liquidazione delle spese. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso in forza di due accordi transattivi stragiudiziali intervenuti nelle more, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.

La decisione

La Corte ha rilevato che la rinuncia al ricorso e l'adesione dei controricorrenti erano rituali, perché risultanti da atto univoco sottoscritto dalle parti e dai difensori muniti di poteri. Ha quindi applicato l'art. 391 c.p.c. e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre affermato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche in caso di rinuncia al ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È la norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore importo dovuto in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione nei casi tipizzati.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia espressa in modo chiaro e sottoscritta dalle parti e dai difensori muniti di poteri, estingue il giudizio se vi è adesione della controparte.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude una pronuncia sulle spese, se le parti hanno regolato diversamente o comunque non sia richiesta una statuizione ulteriore dal giudice.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni soccombenti ha natura eccezionale e sanzionatoria e, perciò, non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneLitisconsorzio necessario

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