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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2147/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per violazione di norme processuali e vizio di motivazione: l'imputato deduce che l'accertamento ematico urgente è stato effettuato senza che, prima, gli fosse documentalmente attestato l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore (art.114 disp. att. c.p.p.). La sentenza di merito avrebbe valorizzato le dichiarazioni orali degli agenti della Polizia municipale riguardo all'avvenuto avviso, pur in assenza di verbalizzazione, senza verificare l'attendibilità dei testi né spiegare le ragioni della mancata redazione dell'atto, con conseguente insensatezza e sovrapposizione tra avviso orale e obbligo di formalizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, pur non essendo la mancata verbalizzazione automaticamente causa di nullità o inutilizzabilità, i giudici di merito dovevano valutare l'attendibilità delle testimonianze degli operatori e le ragioni della mancata verbalizzazione. Essendo mancante tale valutazione, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Trento per nuovo esame, con istruzioni di approfondire specificamente l'attendibilità dei testi e le motivazioni dell'omissione.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma sulle nullità processuali; il ricorrente invocava violazione a pena di nullità, ma la Corte osserva che l'omessa verbalizzazione non è automaticamente nullificante salvo che la legge lo preveda espressamente.

  • art. 354 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nell'ambito delle censure sulla regolarità degli atti di polizia giudiziaria; la Corte valuta se l'assenza di verbalizzazione determini conseguenze processuali rilevanti.

  • art. 356 cod. proc. pen.

    Richiamato come presidio sulle formalità degli atti; la Corte distingue tra obblighi cui è collegata nullità e obblighi la cui omissione richiede valutazione di attendibilità.

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo di dare l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di accertamenti urgenti sulla persona. La Corte riconosce che l'avviso può essere dato oralmente ma, se non verbalizzato, va valutata la attendibilità della prova testimoniale che ne riferisce.

  • art. 357 cod. proc. pen.

    Indica quali atti debbono essere redatti dagli organi di p.g.; la Corte precisa che l'art.115 disp. att. non richiede l'annotazione dell'avviso e che l'assenza di verbalizzazione non è automaticamente sanzionata con nullità.

  • art. 115 disp. att. c.p.p.

    Rilevata per spiegare che nelle forme previste non è prescritta l'annotazione dell'avviso di cui all'art.114, quindi la prova può anche fondarsi su altra evidenza, purché sia valutata la credibilità.

  • art. 373 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alle forme degli atti indicati dall'art.357; la Corte osserva che l'obbligo di redazione non è previsto a pena di nullità in tutti i casi.

Massime di principio

  • L'avviso della facoltà di difesa prima di un accertamento urgente può essere dato oralmente: l'assenza di verbalizzazione non comporta automaticamente nullità dell'accertamento.
  • Se l'avviso non è verbalizzato, la prova dell'avviso può essere fornita dalle testimonianze degli operatori, ma i giudici devono valutare specificamente l'attendibilità di tali testimonianze e motivare sulle ragioni dell'omissione.
  • La mancata redazione dell'atto non è di per sé sufficiente a escludere la prova; tuttavia la mancanza di accertamenti motivazionali da parte del giudice di merito può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • In casi simili la difesa dovrebbe sollevare l'assenza di documentazione e chiedere che il giudice valuti la credibilità degli agenti e le ragioni dell'omissione; la pubblica accusa dovrebbe documentare o giustificare la mancata verbalizzazione.
  • La giurisprudenza di legittimità consente l'utilizzo di testimonianze non verbalizzate ma impone al giudice un esame critico e motivato dell'attendibilità e delle circostanze dell'omissione: l'omissione di tale esame è motivo di annullamento.

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