Cassazione Penale, Sentenza n. 33302/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Borsella era indagato per furti commessi in maggio-giugno 2022; durante perquisizione era stata trovata la somma di euro 17.490,00, inizialmente sequestrata come probatoria e poi dissequestrata con ordinanza del 24/01/2023. Il 26/01/2023 il pubblico ministero impose un nuovo vincolo con decreto di sequestro preventivo d'urgenza, aggiungendo il reato di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.). Il Gip revocò il vincolo non ritenendo provato il nesso pertinenziale fra la somma e i reati; il Tribunale del riesame riformò il Gip e dispose il sequestro preventivo della somma ritenendo che euro 3.350 corrispondessero a contanti sottratti negli ultimi due furti e che i restanti euro 14.140 fossero compatibili con il ricavato della vendita di altra refurtiva. Il ricorrente impugnava in Cassazione sostenendo: 1) illegittima reiterazione del vincolo (violazione del giudicato) e che il PM avrebbe dovuto impugnare la restituzione anziché disporre un nuovo sequestro urgente; 2) carenza di motivazione circa la pertinenzialità del denaro e rilevanza della documentazione comprovante l'acquisto di un camper quale legittima origine della somma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che non sussiste violazione di legge nel nuovo sequestro preventivo di una somma già stata precedentemente sottoposta a sequestro probatorio e poi restituita, in quanto i due istituti (sequestro probatorio e sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.) hanno finalità diverse e sono compatibili. La Corte ha ritenuto congruente la motivazione del Tribunale del riesame sul fumus e sul rapporto pertinenziale: una parte della somma (euro 3.350) corrispondeva ai contanti sottratti negli ultimi furti e il residuo poteva ragionevolmente essere ricondotto al ricavato della vendita di altra refurtiva. La Corte ha inoltre escluso che la diversa collocazione del denaro rispetto agli altri beni sottratti fosse rilevante. È stata confermata la legittimità del sequestro preventivo di euro 17.490,00 e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il sequestro preventivo (art. 321, comma 1 c.p.p.) può essere disposto anche su beni precedentemente assoggettati a sequestro probatorio annullato, poiché le finalità e la natura dei due istituti sono diverse e compatibili
L'art. 325 c.p.p. limita il ricorso per cassazione avverso decisioni di riesame e appello in materia di cautela reale alle sole ipotesi di violazione di legge; quindi in Cassazione non è ammissibile una nuova valutazione completa dei fatti
La norma sull'autoriciclaggio è stata invocata dal PM per giustificare il sequestro preventivo, e la Corte ha ritenuto sufficiente il fumus del reato connesso alla compatibilità della somma con il presunto ricavato dalla vendita della refurtiva
Giurisprudenza rilevata (Sez. 2, n. 43222 del 28/09/2022, Yulin; Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli)
Precedenti della Corte che chiariscono la compatibilità e le distinzioni tra sequestro probatorio e preventivo, e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e motivazionali
Massime di principio
- La restituzione di un bene dopo un sequestro probatorio annullato non impedisce un successivo sequestro preventivo del medesimo bene quando ricorrano diverse finalità e presupposti; i due istituti sono compatibili
- In sede di Cassazione per provvedimenti cautelari reali il sindacato è limitato a violazioni di legge e a vizi motivazionali gravi; non è ammessa la riconsiderazione dei fatti e delle valutazioni di prova compiute dai giudici di merito
- Per ritenere la pertinenzialità di denaro rispetto a delitti patrimoniali è sufficiente una valutazione ragionevole e motivata che colleghi parte della somma a contanti sottratti e il resto a presumibili ricavi della vendita della refurtiva; elementi indiziari congruenti possono reggere il sequestro preventivo
- La diversa collocazione fisica del denaro rispetto ad altri beni rubati non esclude di per sé la pertinenzialità, specie nel caso di contanti per i quali sono ordinarie modalità diverse di conservazione
- La produzione di documentazione che dichiari una fonte lecita del denaro (es. contratto di compravendita) compete alla fase istruttoria e di merito; in Cassazione tale questione fattuale non può essere rinnovata se il giudice di merito ha fornito motivazione adeguata
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