Cassazione Penale, Sentenza n. 43645/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che aveva confermato il reclamo proposto dalla detenuta Raffaela D'Alterio, la quale chiedeva di poter cucinare nella camera di pernottamento senza limitazioni orarie nonostante fosse sottoposta al regime differenziato dell'art. 41-bis. Il Ministero deduceva che la previsione di fasce orarie per la cottura costituisce esercizio della potestà organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e che la magistratura di sorveglianza non può sostituirvisi salvo che la regolamentazione risulti arbitraria o mirata ad aumentare l'afflittività. Sosteneva altresì che la differenziazione rispetto ai detenuti comuni è giustificata da esigenze di sicurezza, logistica e organizzazione del personale, non configurando una discriminazione ingiustificata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero della Giustizia ritenendolo fondato rispetto alla non corrispondenza del provvedimento impugnato al paradigma normativo. Ha richiamato l'evoluzione giurisprudenziale e la pronuncia della Corte costituzionale n.186/2018 che ha escluso il divieto assoluto di cottura per i 41-bis; ha però ritenuto legittima la previsione, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, di fasce orarie per la cottura se adeguatamente giustificate da ragioni organizzative e di sicurezza e purché non utilizzate per rendere il trattamento più afflittivo rispetto ai detenuti comuni. Nel caso concreto l'Amministrazione aveva fornito spiegazioni convincenti (concentrazione delle attività in fasce orarie per alleggerire i compiti del personale, celle singole e permanenza in cella dei detenuti 41-bis, evitamento di fumi/odori nelle aree comuni per i detenuti ordinari), pertanto la differenziazione è stata ritenuta plausibilmente giustificata. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
La norma disciplina il regime detentivo differenziato; la Corte riconosce che il diritto di cottura non può essere assolutamente vietato per i soggetti 41-bis alla luce della giurisprudenza costituzionale, ma l'Amministrazione può regolamentarne l'esercizio entro limiti giustificati da esigenze di sicurezza e organizzazione
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2018
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della misura che vietava assolutamente la cottura ai detenuti 41-bis; pertanto è vietato imporre un divieto totale, ma non è esclusa una regolamentazione temporale dell'esercizio
art. 13, comma 4, D.P.R. n. 230 del 2000
Citato come parametro rispetto alla possibilità di riscaldare liquidi e cibi già cotti e preparare cibi di facile approntamento nella camera detentiva; funge da riferimento per il contemperamento tra bisogni alimentari e esigenze istituzionali
art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.
Permette alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata quando non è necessario un nuovo giudizio, disposizione applicata nella specie per chiudere il procedimento
Massime di principio
- Il divieto assoluto di cottura per i detenuti 41-bis è incompatibile con la Costituzione: la cottura può essere vietata solo se giustificata da motivi concreti che mettano a rischio la sicurezza
- L'Amministrazione penitenziaria ha potere regolamentare l'esercizio del diritto di cottura (es. fasce orarie) per ragioni organizzative e di sicurezza, ma tale regolamentazione non deve avere l'effetto di aumentare l'afflittività del trattamento rispetto ai detenuti comuni
- La magistratura di sorveglianza può sindacare le regolamentazioni amministrative: la verifica è rivolta a censurare scelte arbitrarie, discriminazioni ingiustificate o misure che eludano la pronuncia costituzionale
- Per regole differenziate viene richiesto all'Amministrazione di fornire adeguate e specifiche motivazioni (es. esigenze di custodia, logistica, salute ambientale, organiz. del personale); l'assenza di tali giustificazioni può portare all'annullamento
- Nella valutazione comparativa, il parametro di legittimità è il trattamento concretamente riservato ai detenuti comuni nello stesso istituto: la differenziazione è lecita se proporzionata e funzionale alle esigenze del regime speciale
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