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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20220/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, cui era stata applicata la pena concordata ex art. 444 e ss. c.p.p. di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per detenzione/cessione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Ha dedotto vizio di motivazione lamentando che il giudice non avrebbe verificato la possibile sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., la corretta qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero generiche e prive di specificità, perché non indicavano alcun elemento fattuale idoneo a imporre una verifica sulle cause di non punibilità, sulla diversa qualificazione giuridica del fatto o sulla congruità della pena. Inoltre, le doglianze sono state considerate comunque estranee ai motivi di ricorso consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato quale base dell'applicazione della pena concordata (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indicato come catalogo tassativo dei motivi proponibili in cassazione contro la sentenza resa all'esito del patteggiamento; le censure formulate sono state ritenute estranee a tale catalogo.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato in relazione al dovere del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità; la doglianza è stata ritenuta generica perché priva di specifici elementi fattuali.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice del reato oggetto dell'accordo di pena.

  • art. 610 c.p.p.

    non citato nel testo fornito.

  • art. 616 c.p.p.

    non citato nel testo fornito, ma la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende è coerente con il regime dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dalla legge; censure ulteriori sono inammissibili.
  • La doglianza sulla mancata verifica di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. deve indicare elementi fattuali specifici e non può risolversi in una mera affermazione astratta.
  • La contestazione sulla qualificazione giuridica del fatto o sulla congruità della pena, se formulata in modo generico e senza allegazioni puntuali, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniRiti alternativiImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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