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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15625/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico). Il ricorrente ha censurato la decisione per manifesta illogicità della motivazione nella valutazione dell'esistenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (art. 275, comma 3 c.p.p.), deducendo in particolare: la collaborazione resa in sede dibattimentale e indicata dalla Corte d'appello come contributo rilevante; la prova documentale di dichiarazioni etero-accusatorie in altro procedimento; la precedente manifestazione di disponibilità a programma di protezione; la delocalizzazione del domicilio per gli arresti domiciliari; e il decorso del tempo trascorso in detenzione come fattore favorevole.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che: la collaborazione contabile non equivale automaticamente a status di "collaboratore di giustizia" idoneo a giustificare misura meno afflittiva; la difesa non ha documentato in modo adeguato il contenuto e la decisività delle dichiarazioni rese rispetto al compendio probatorio; il mero trascorrere del tempo e l'osservanza delle prescrizioni non sono elementi sufficienti da soli a escludere le esigenze cautelari; la delocalizzazione del domicilio e l'eventuale contratto di locazione indicato dalla difesa non sono stati provati in modo idoneo; infine la gravità dei fatti, i precedenti e la personalità criminale dell'imputato giustificano la persistenza del rischio di recidiva specifica. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), art. 74

    Rileva per la qualificazione dei reati contestati e per la gravità delle condotte: l'appartenenza o il ruolo apicale nell'associazione aggravano la valutazione della pericolosità e della necessità della custodia cautelare.

  • T.U. stupefacenti, art. 73

    Richiamato come riferimento per i singoli reati di detenzione/traffico di stupefacenti contestati; contribuisce a valutare lo spessore criminale dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Stabilisce la presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria per talune ipotesi: la Corte ha sottolineato che tale presunzione non è superata automaticamente dalla sola dichiarazione di collaborazione, richiedendo elementi concreti e dimostrati che attestino la radicale rimozione dei legami criminosi.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata ai fini della condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello cautelare (Tribunale in funzione di riesame) non è chiamato a riesaminare integralmente la fondatezza della misura originaria ma a valutare se l'allegazione di nuovi fatti sia giuridicamente rilevante e adeguatamente motivata per modificare la valutazione cautelare.
  • La mera collaborazione processuale non equivale automaticamente allo status di collaboratore di giustizia idoneo a giustificare misure meno afflittive; occorre documentare il contenuto, la tempistica e l'effettiva incidenza delle dichiarazioni sul compendio probatorio.
  • Il decorso del tempo in detenzione e l'osservanza delle prescrizioni non sono, da soli, elementi decisivi per escludere le esigenze cautelari: devono sussistere ulteriori elementi concreti e sintomatici di mutamento della situazione.
  • La delocalizzazione del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari o la disponibilità di un'abitazione non sono automatici indici di sicurezza: devono essere provati e accompagnati da verifiche sulla reale autonomia dall'ambiente criminoso e sulle condizioni oggettive di efficacia della misura (es. registrazione del contratto, disponibilità economica, affidabilità dei soggetti che ospitano).
  • La gravità dei fatti, la personalità dimostrata dai reati commessi e precedenti pertinenti possono neutralizzare elementi positivi offerti dalla difesa e giustificare la permanenza della misura carceraria in presenza di un serio rischio di recidiva specifica.
  • La difesa ha l'onere pratico di fornire documentazione precisa e valutabile (atti, dichiarazioni integralmente riportate, prove documentali) per dimostrare che nuovi elementi incidono significativamente sul quadro cautelare.

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