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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22947/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado riducendo la pena inflitta a due imputati per il concorso in estorsione. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo difetto di motivazione sia sulla qualificazione giuridica del fatto sia sulla mancata verifica delle cause di esclusione della punibilità ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa all'esito di concordato in appello, fossero inammissibili le doglianze su questioni rinunciate, compresa la contestazione della qualificazione giuridica e la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., non essendo stata dedotta l'illegalità della pena.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha affermato che, nel giudizio di legittimità contro sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili soltanto censure relative alla formazione del consenso al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice; restano invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica del fatto, salvo che si alleghi una pena illegale. Conseguentemente, ai ricorrenti sono state poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello comporta una limitazione delle censure proponibili in cassazione, perché l'accordo tra le parti implica rinuncia ai motivi non consentiti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La Corte indica che il ricorso può essere trattato de plano quando l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso sentenza di concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    È inammissibile il motivo che lamenta la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in presenza di concordato in appello, salvo questioni diverse che incidano sulla legalità della pena o sui presupposti del consenso.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 629 c.p.

    È il reato oggetto della contestazione e della condanna, richiamato come fatto-base dell'accordo in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono proponibili solo censure attinenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • La sottoscrizione dell'accordo sul trattamento sanzionatorio e sui punti concordati comporta rinuncia ai motivi di appello non riproposti, con conseguente inammissibilità delle doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto.
  • La mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è di regola deducibile in cassazione contro la sentenza resa all'esito del concordato in appello, salvo che si alleghi un vizio che determini l'illegalità della pena.
  • La censura sulla pena è ammissibile solo se la sanzione irrogata risulti illegale, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la doglianza resta inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, valutata equitativamente in base ai profili di colpa emergenti dal ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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