Cassazione Penale, Sentenza n. 19775/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da Domenico Gallico nei confronti del Tribunale di sorveglianza di Roma in relazione al procedimento R.G.N. 6165/2022, collegato a un reclamo avverso la proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente deduceva violazioni di norme processuali (art. 606 comma 1 lett. b) ed e), art. 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 36 comma 3 e 125 comma 3) sostenendo che erano emerse circostanze che giustificavano il legittimo sospetto di grave pregiudizio nella decisione del Tribunale e chiedendo che il Tribunale rendesse conto delle ragioni per cui non si sarebbe astenuto; inoltre si invocava la necessità che il Tribunale affrontasse dubbi di costituzionalità sulla legge n. 94/2009 che attribuisce al Tribunale di sorveglianza la competenza esclusiva sui reclami avverso provvedimenti 41-bis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la dichiarazione di ricusazione era proposta nei confronti dell'intero Tribunale di sorveglianza (organo collegiale), rimedio ritenuto esperibile solo nei confronti dei singoli giudici; si è richiamata giurisprudenza di legittimità che afferma il principio. In applicazione dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con richiamo alla possibilità di ritenere la colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte Cost. n.186/2000).
Norme richiamate
Norma che disciplina il regime detentivo speciale; nel caso era la misura oggetto del reclamo e della procedura, ma la Corte non ha esaminato questioni di merito relative all'applicazione della norma poichè il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio procedurale della ricusazione collettiva.
comma 1 lett. b) ed e); comma 3
Comma 1 indicato come fondamento delle censure in cassazione; comma 3 applicato per dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta inammissibilità dovuta alla natura della dichiarazione di ricusazione (rivolta al collegio e non ai singoli giudici).
Norma richiamata dal ricorrente per censurare presunte violazioni procedurali, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha ritenuto il vizio procedurale della ricusazione collettiva decisivo e suscettibile di inammissibilità.
Richiamato nella prospettazione del ricorrente relativa alla regolazione del reclamo/ricorso; la Corte non ha affrontato l'impugnazione nel merito per l'inammissibilità formale.
Richiamato nelle doglianze del ricorrente in relazione a presunte violazioni processuali; non oggetto di decisione sostanziale a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norma che permette la condanna alla Cassa delle ammende; applicata per infliggere al ricorrente il pagamento di euro 3.000, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Riferita dal ricorrente come base dell'attribuzione di competenza esclusiva al Tribunale di sorveglianza sui reclami avverso 41-bis; la Corte di cassazione non ha esaminato la questione di costituzionalità sollevata perché ha respinto il ricorso per inammissibilità formale.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per il principio secondo cui non è esclusa la possibilità di attribuire colpa alla parte che propone impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili; ha supportato la sanzione pecuniaria inflitta.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 5 Sentenza n. 1157 del 17/11/2021
Principio richiamato: la dichiarazione di ricusazione è esperibile solo nei confronti dei singoli giudici e non dell'intero organo collegiale; principio decisivo per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La dichiarazione di ricusazione non può essere diretta all'intero organo collegiale: deve indicare i singoli giudici ritenuti parziali o impedirne la presenza; una ricusazione collettiva è inammissibile.
- Se la ricusazione è proposta contro l'intero collegio, il giudice di merito o la Corte possono dichiarare l'impugnazione inammissibile senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
- Dubbi di legittimità costituzionale o questioni di competenza vanno sollevati con le forme e nei tempi previsti, e non sostituiscono la richiesta di ricusazione collettiva; l'assenza di corretta forma processuale può precludere l'esame del merito.
- Vi è rischio di condanna alle spese e di sanzione alla Cassa delle ammende se il ricorso è ritenuto manifestamente inammissibile o proposto con colpa; gli avvocati devono valutare la fondatezza e la forma delle impugnazioni.
- Per ottenere l'astensione o la ricusazione efficace è opportuno chiedere prima l'astensione del singolo giudice e, in caso di diniego, formulare la ricusazione nei confronti del giudice medesimo, indicando i fatti e le ragioni concrete del sospetto di parzialità.
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