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Parere

Parere n. 1453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Andrea Celestini, Sebastiano Spiraglia, Mattia Teresa Tavarilli, Grazia Del Core, Francesco Musso, Maria Luisa Borriello, Maria Staiano, Loredana Porfidia, Laura Di Nella, Cinzia Stellina Di Mola, Lucia Pommella, Pia Porrari, Nicola Faraone, Annunziata Rutigliano, Daniela Quisisano, Angela Valletta, Iole Tesauro, Daniela Catenacci, Carola Di Paolo, Pina Cochi, Stefania Massarente, Anna Maria Simone, Francesco Avolio, Letizia Oriti, Immacolata Starace, Maria Brigandì, Giuseppina Barra, Graziella Pilliu e Silvia Moretta contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento: - del Decreto Dipartimentale prot. n. 0002187 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e formazione ha approvato la graduatoria finale del concorso straordinario di cui al D.M. n. 107/2023, in parte qua nella misura in cui sia lesiva dei loro interessi; - di tutti i provvedimenti, di data e protocollo anche non conosciuti, con i quali il Ministero dell’istruzione e del merito, in fase di valutazione dei titoli dei candidati, non ha effettuato correttamente la conversione del punteggio in decimi, procedendo unicamente alla divisione per 10 del valore dei titoli previsti dal D.M. 138 del 3 agosto 2017, ottenuti e riconosciuti; - dell’Avviso prot. n. 124319 del 9 agosto 2024, con il quale il Ministero dell’istruzione e del merito ha avviato la procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura di cui al DM n. 107/2023, sempre in parte qua nella misura in cui sia lesiva dei loro interessi; - del DPIT 2206 del 19 agosto 2024 di rettifica della graduatoria definitiva e del relativo allegato; - del decreto n. 130296 del 28 ottobre 2024, avente ad oggetto “Affidamento in reggenza delle sedi destinate ai vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023”; - del decreto n. 169797 del 18 ottobre 2024, avente ad oggetto le “Procedure concernenti l’assegnazione degli incarichi ai Dirigenti scolastici neoassunti a.s. 2024/2025 - vincitori della procedura di reclutamento riservata di cui al DM n. 107/2023. Conferimento degli incarichi e stipula dei contratti”; - dei provvedimenti di data e protocollo, anche non conosciuti, con i quali il Ministero ha provveduto ad individuare i singoli candidati ai singoli Uffici Scolastici Regionali per l’assegnazione della sede e la sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro quali dirigenti scolastici; - di tutti gli atti, anche non noti, prodromici, ma anche successivi, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti.

Giustizia amministrativa202401485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria finale e degli atti conseguenti della procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici prevista dal d.m. n. 107/2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, partecipanti alla procedura di reclutamento riservata prevista dal d.m. n. 107/2023, attuativo dell’art. 5 del d.l. n. 198/2022, hanno contestato la graduatoria finale e gli atti conseguenti deducendo che il Ministero avrebbe erroneamente determinato il punteggio dei titoli, omettendo la conversione su base decimale richiesta in relazione al punteggio della prova. Sono stati dedotti cinque motivi concernenti, tra l’altro, la violazione della disciplina legislativa e della lex specialis, l’erronea applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 487/1994, l’eccesso di potere, il difetto di motivazione, la disparità di trattamento, la violazione dei principi di merito, imparzialità, trasparenza e buon andamento, il legittimo affidamento e la perdita di chance. Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare. Nel corso del procedimento l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero, ha notificato e depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Il parere

La Sezione ha rilevato che l’opposizione dell’amministrazione è stata proposta e depositata ritualmente e tempestivamente. Ha quindi dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale, senza esaminare i motivi di merito relativi alla valutazione dei titoli e alla graduatoria. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio secondo cui l’opposizione prevista dall’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 consente a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.

Osservazioni

Opposizione dell’amministrazione e trasposizione

L’opposizione proposta dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito è stata ritenuta rituale e tempestiva; di conseguenza il ricorso straordinario deve essere trasposto in sede giurisdizionale e dichiarato improcedibile nella sede consultiva.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in ragione della definizione del ricorso per improcedibilità conseguente alla trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario e richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale

    L’opposizione rituale e tempestiva consente alla parte di sottrarre la controversia alla sede straordinaria e di trasferirla davanti al giudice precostituito per legge.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso presso il Consiglio di Stato.

  • art. 5 d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023

    procedura di reclutamento riservata ai titolari di contenzioso pendente avverso il concorso per dirigente scolastico del 2017

    Costituisce la base legislativa della procedura di reclutamento oggetto degli atti impugnati.

  • d.m. n. 107/2023

    procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici

    Disciplina la procedura concorsuale cui hanno partecipato i ricorrenti; la sua applicazione è stata contestata, ma il merito delle censure non è stato esaminato.

  • art. 8 d.P.R. n. 487/1994

    criteri concernenti la formazione delle graduatorie e la valutazione nell’ambito delle procedure concorsuali

    È stato invocato dai ricorrenti, ma la Sezione non ha esaminato le relative censure per l’intervenuta trasposizione.

  • Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396

    Richiamato a sostegno della funzione dell’opposizione quale strumento per adire il giudice precostituito per legge.

  • Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496

    Richiamato per il principio secondo cui il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e l’improcedibilità del ricorso nella sede straordinaria.
  • Il ricorso straordinario è un rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale e il suo utilizzo presuppone che tutte le parti accettino di mantenere la controversia nella sede straordinaria; l’opposizione consente alla parte dissenziente di adire il giudice precostituito per legge.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato improcedibile per trasposizione, la domanda cautelare proposta nella sede consultiva resta assorbita e non richiede una distinta decisione di merito.

Trasposizione di un ricorso straordinario relativo a una procedura per dirigenti scolastici

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un gruppo di partecipanti alla procedura di reclutamento riservata per dirigenti scolastici disciplinata dal d.m. n. 107/2023, contro il Ministero dell’istruzione e del merito. Il ricorso contestava la graduatoria finale e gli atti successivi di assegnazione delle sedi e conferimento degli incarichi.

Premesse e atti impugnati

I ricorrenti avevano partecipato alla procedura riservata prevista per i titolari di contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico del 2017, introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023.

Sono stati impugnati, tra gli altri:

  • il decreto dipartimentale del 9 agosto 2024 di approvazione della graduatoria finale;
  • gli atti relativi alla valutazione dei titoli;
  • l’avviso di avvio della procedura di assegnazione ai ruoli regionali dei primi 519 candidati;
  • il decreto di rettifica della graduatoria;
  • gli atti di affidamento in reggenza e di conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici neoassunti;
  • i provvedimenti di individuazione delle sedi e di stipula dei contratti individuali di lavoro.

Censure dedotte

La contestazione principale riguardava la determinazione del punteggio dei titoli. Secondo i ricorrenti, il Ministero non avrebbe correttamente effettuato la conversione su base decimale del punteggio attribuito ai titoli, con conseguente collocazione in graduatoria in una posizione inferiore a quella spettante.

I motivi di ricorso denunciavano inoltre:

  • violazione e falsa applicazione della disciplina legislativa e della lex specialis;
  • erronea applicazione dell’art. 8 d.P.R. n. 487/1994;
  • eccesso di potere per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, travisamento e contraddittorietà;
  • difetto e genericità della motivazione;
  • disparità di trattamento tra i partecipanti;
  • violazione dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, trasparenza e merito di cui all’art. 97 Cost.;
  • violazione del legittimo affidamento e perdita di chance.

Il ricorso era accompagnato da un’istanza cautelare.

Opposizione dell’amministrazione

Dopo il deposito del ricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha notificato e depositato opposizione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.

La Sezione ha verificato che l’opposizione risultava effettivamente depositata e che era stata proposta in modo rituale e tempestivo.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ricordato che l’opposizione costituisce lo strumento mediante il quale ciascuna parte può chiedere che la controversia sia trattata dal giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario, infatti, è un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersene.

Una volta accertata la ritualità e tempestività dell’opposizione, il Consiglio di Stato non ha esaminato le questioni relative alla valutazione dei titoli, alla formazione della graduatoria o agli atti di assegnazione degli incarichi.

Conclusione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione in sede giurisdizionale. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. La decisione non contiene quindi una valutazione sulla fondatezza delle censure proposte dai partecipanti né sulla correttezza della conversione dei punteggi dei titoli.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieGraduatorie e scorrimentoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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