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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05768/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/09/2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi dedotti riguardavano, da un lato, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e, dall'altro, la sussistenza della recidiva. La Corte rileva però che entrambe le questioni non erano state dedotte in appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per novità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi introducevano questioni nuove non prospettate nel giudizio di appello: la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e il tema della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato come qualificazione giuridica alternativa del fatto in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito perché la relativa questione non era stata dedotta in appello.

  • recidiva

    Indicata come ulteriore questione devoluta in cassazione ma non già proposta in appello; perciò non esaminabile in sede di legittimità nel caso deciso.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere esaminate censure nuove, ossia questioni non dedotte con i motivi di appello, salvo specifiche ipotesi consentite dal sistema processuale.
  • La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e la contestazione della recidiva devono essere devolute tempestivamente ai precedenti gradi di giudizio, pena l'inammissibilità della relativa doglianza in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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