Cassazione Penale, Ordinanza n. 05768/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto da un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari dell'11/09/2023. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi dedotti riguardavano, da un lato, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 e, dall'altro, la sussistenza della recidiva. La Corte rileva però che entrambe le questioni non erano state dedotte in appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per novità delle censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che entrambi i motivi introducevano questioni nuove non prospettate nel giudizio di appello: la riconducibilità della condotta all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e il tema della recidiva. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Richiamato come qualificazione giuridica alternativa del fatto in materia di stupefacenti; la Corte non entra nel merito perché la relativa questione non era stata dedotta in appello.
recidiva
Indicata come ulteriore questione devoluta in cassazione ma non già proposta in appello; perciò non esaminabile in sede di legittimità nel caso deciso.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere esaminate censure nuove, ossia questioni non dedotte con i motivi di appello, salvo specifiche ipotesi consentite dal sistema processuale.
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti e la contestazione della recidiva devono essere devolute tempestivamente ai precedenti gradi di giudizio, pena l'inammissibilità della relativa doglianza in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05713/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05726/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05727/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05737/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05738/2025 del 12/02/2025
- ordinanza_penale · 12 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05743/2025 del 12/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →