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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7136/2022 del 01/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che confermava la condanna (tre mesi di arresto) per il reato di cui all'art. 679 c.p. (detenzione e mancata denuncia di materiale infiammabile, circa 1.600 litri di gasolio). Lamentano: 1) nullità del dispositivo di appello perché omette il nominativo di Sabrina Mantini; 2) erronea applicazione dell'art. 49 c.p. e mancato riconoscimento della non idoneità della condotta a ledere il bene giuridico; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; 4) violazione dell'art. 132 c.p. per difetto di motivazione della scelta della pena detentiva invece di quella pecuniaria; 5) omessa motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo riguardante l'omissione del nominativo di Sabrina Mantini nel dispositivo della sentenza di appello, dichiarando la nullità di quella parte del dispositivo e annullando la sentenza impugnata nei confronti di Sabrina Mantini con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. I motivi proposti in favore di Lino Innocenti sono stati dichiarati generici o manifestamente infondati e quindi inammissibili; il ricorso di Innocenti è stato dichiarato inammissibile e lo stesso è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende. La Corte ha motivato che: il reato è quello di omissione di denuncia (art. 679 c.p.) che tutela la corretta informazione alle autorità e non direttamente la pubblica incolumità (distinzione da art. 678 c.p.); la causa di non punibilità ex art. 131-bis è esclusa per l'estrema pericolosità e la non occasionalità della condotta; la motivazione sulla pena è congrua; il diniego delle attenuanti è adeguatamente motivato con riferimento a precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 679 cod. pen.

    Norma che sanziona l'omessa denuncia della detenzione di materiale infiammabile/ esplodente; la Corte sottolinea che tutela la corretta informativa alle autorità locali, distinto dall'art. 678 che tutela la pubblica incolumità.

  • art. 605 c.p.p.

    Riferimento procedurale relativo alle decisioni della Corte d'appello; usato nella lettura del dispositivo impugnato.

  • art. 546 c.p.p.

    Norma che prescrive il contenuto del dispositivo delle sentenze di impugnazione; la mancata indicazione del nominativo di un imputato nel dispositivo di appello determina nullità non sanabile con correzione di errore materiale.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in cassazione (violazione di legge e omessa motivazione); impugnazioni devono essere specifiche e pertinenti rispetto al fatto contestato.

  • art. 49, secondo comma, cod. pen.

    Riguarda il disvalore morale della condotta; la Corte osserva che il motivo era disallineato rispetto al reato contestato (art. 679) che tutela la informazione alle autorità.

  • art. 678 cod. pen.

    Norma che punisce la detenzione di materiale esplodente o infiammabile pericoloso per la pubblica incolumità; distinta dall'art. 679.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile per l'estrema pericolosità e la non occasionalità della gestione dell'impianto privato di rifornimento.

  • art. 132 cod. pen.

    Regole sul trattamento sanzionatorio e obbligo di motivazione sulla scelta della pena; la Corte ha ritenuto congrua e adeguatamente motivata la pena detentiva inflitta.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata nei confronti di Lino Innocenti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata come principio che non esclude la possibilità che la proposizione dell'impugnazione possa essere considerata colposa e quindi soggetta a sanzione in termini di spese e ammende.

Massime di principio

  • L'omissione del nominativo di un imputato nel dispositivo di una sentenza di appello è vizio radicale e determina la nullità di quella parte del dispositivo: va annullata e disposta la rinnovazione del giudizio per la posizione interessata.
  • La qualificazione del reato è cruciale: art. 679 c.p. tutela la corretta informazione alle autorità sulla detenzione di materiali infiammabili, mentre art. 678 c.p. tutela la pubblica incolumità; le doglianze difensive devono essere congrue rispetto alla norma contestata.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non si applica automaticamente in presenza di precedenti: va valutata la pericolosità, la non occasionalità e la gravità oggettiva della condotta; precedenti diversi per natura non bastano da soli a escludere l'applicazione solo se manca la specifica ragione di ripetizione dello stesso genere di reato.
  • La scelta tra pena detentiva e pecuniaria richiede adeguata motivazione in relazione alla pericolosità della condotta e alla personalità del reo; una motivazione che evidenzi modalità pericolose e precedenti può giustificare la pena detentiva.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato con riferimento a precedenti penali e al grado di offensività e ripetitività della condotta; la mera indicazione di precedenti non è sufficiente se non adeguatamente collegata alla valutazione della personalità e della colpevolezza.

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