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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40186/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo l'incompetenza per materia del Giudice di pace: secondo la normativa citata (art. 14 L. n. 468/1999 e art. 4, comma 2, D.lgs. n. 274/2000) tale giudice sarebbe competente soltanto per specifiche violazioni del Testo Unico sull'immigrazione (art. 13, comma 5.2 e art. 14 commi indicati). La contravvenzione per cui fu condannato (art. 6, comma 3, T.U. imm.) non rientrerebbe nell'ambito di competenza del Giudice di pace e spetterebbe invece al Tribunale; l'eccezione di incompetenza era stata prospettata in udienza ma respinta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché ha ritenuto che il fatto per cui Oboyo era stato condannato non sia più previsto dalla legge come reato. Ha ritenuto che, a seguito della modifica operata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 1, comma 22, lett. h), l'art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 286/1998 configura il reato solo nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato e non anche nei confronti degli stranieri in posizione irregolare: per gli irregolari è quindi intervenuta una abolitio criminis. Nel caso concreto le risultanze indicavano che il controllo mirava a verificare la regolarità del soggiorno e riguardava uno straniero in posizione irregolare, per cui la norma penale contestata non si applicava. La Corte ha altresì osservato che la doglianza sulla incompetenza del Giudice di pace non era assistita dall'interesse ad impugnare perché il ricorrente non aveva dimostrato che l'accoglimento avrebbe prodotto una situazione più favorevole. Il Pubblico Ministero aveva peraltro chiesto l'annullamento senza rinvio rilevando l'assenza di accertamento della regolare presenza.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione)

    Inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato

    La Corte interpreta la norma, dopo la modifica del 2009, come applicabile soltanto agli stranieri regolarmente soggiornanti, richiedendo la compresenza di documenti di identificazione e di documenti che attestino la regolarità del soggiorno; per gli stranieri irregolari la fattispecie è stata di fatto abrogata (abolitio criminis).

  • legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h)

    Modifica del testo dell'art. 6, comma 3, aumentando il massimo edittale e precisando la condotta tipica sostituendo alcune congiunzioni

    La sostituzione del testo ha introdotto una formulazione che richiede la compresenza di documenti identificativi e di documenti attestanti la regolarità del soggiorno; tale riformulazione ha escluso l'applicazione della norma agli stranieri irregolari, determinando un'abolitio criminis per quella categoria.

  • art. 2, secondo comma, cod. pen.

    Applicato dalla Corte per spiegare il principio dell'abolitio criminis: la modifica normativa che toglie la rilevanza penale a una condotta determina la non punibilità per i soggetti cui la nuova fattispecie non si applica.

  • art. 14 L. n. 468/1999 e art. 4, comma 2, D.lgs. n. 274/2000 (riferimenti sulla competenza del Giudice di pace)

    Norme richiamate nella censura del ricorrente per sostenere la limitazione della competenza del Giudice di pace con riferimento ad alcune fattispecie del T.U. immigrazione; la Corte ha comunque ritenuto inutili tali questioni alla luce dell'annullamento per non punibilità del fatto.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)

    Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011 (Alacev); Sez. 1 n. 37587 del 10/06/2014; Sez. 1 n. 13780 del 15/12/2020 (Bejaoui)

    Precedenti che consolidano il principio secondo cui, dopo la modifica normativa del 2009, l'art. 6, comma 3, si applica solo ai soggetti regolarmente soggiornanti e ha prodotto una abolizione della rilevanza penale per gli stranieri irregolari.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, D.lgs. n. 286/1998, dopo la riforma del 2009, è configurabile solo nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti; per gli stranieri in posizione irregolare si è verificata un'abolitio criminis.
  • In caso di procedimento per inottemperanza all'ordine di esibizione, l'accusa deve dimostrare la regolarità del soggiorno affinché la norma penale possa trovare applicazione; l'assenza di tale accertamento può determinare l'annullamento della sentenza per non essere il fatto previsto dalla legge come reato.
  • Se sussiste una abolitio criminis la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio perché il fatto non è più punibile; non è necessario decidere su questioni processuali secondarie quando la non sussistenza del reato è evidente.
  • La questione di incompetenza per materia va prospettata con l'obiettivo di conseguire una situazione processualmente o sostanzialmente più favorevole: l'interesse ad impugnare è requisito di ammissibilità e deve essere dimostrato dall'impugnante.
  • Per i soggetti in posizione irregolare prevalgono, in genere, misure amministrative (es. espulsione) rispetto alla sanzione penale in relazione alla normativa attuale; occorre valutare la natura giuridica della condotta e la presenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla norma incriminatrice.

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