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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05406/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 09/07/2025 che aveva rigettato la sua istanza di ottenere un'unica determinazione della pena da espiare. De Stefano contestava la formazione di cinque cumuli parziali operati nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti (del Procuratore Generale dell'8/11/2023), sostenendo che tutti i reati per i quali era condannato erano stati commessi prima del 10/12/2008 (data in cui, a suo dire, sarebbe iniziata l'espiazione della pena) e che quindi doveva essere effettuato un cumulo unitario con applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 c.p. Una parte centrale della doglianza era che egli sarebbe rimasto latitante e mai in esecuzione pena prima del 10/12/2008, pertanto i periodi di custodia cautelare non potevano incidere sulla decorrenza dell'esecuzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato che la formazione dei cumuli parziali è corretta alla luce dei criteri già consolidati: il cumulo unitario con applicazione del criterio moderatore ex art. 78 c.p. è possibile solo per pene relative a reati commessi prima dell'inizio della detenzione; se il condannato ha subito periodi di detenzione (anche cautelare) e ha commesso reati in momenti successivi o durante tali periodi, è necessario procedere a cumuli parziali successivi, ciascuno comprensivo della residua pena non ancora espia­ta e soggetto al criterio moderatore nello spazio del singolo cumulo parziale. La Corte ha ricostruito cronologicamente gli arresti e le condanne di De Stefano (cumuli A–E), spiegando come siano stati sommati i residui dei cumuli precedenti, applicato il criterio moderatore in ogni cumulo parziale e detratto i periodi di carcerazione rilevanti. Ne è derivata la determinazione della pena da espiare (con applicazione del criterio moderatore che ha portato a 30 anni con decorrenza dal 10/12/2008 o dalla data del successivo arresto). È stata inoltre respinta l'argomentazione relativa alla liberazione anticipata invocata come prova che l'espiazione sarebbe iniziata solo il 10/12/2008, poiché il beneficio riguarda semestri riferiti al titolo in corso di esecuzione e non può recuperare periodi di custodia cautelare se dopo la loro cessazione sono stati commessi nuovi reati.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore dell'art. 78 c.p. può essere applicato nel calcolo della pena da espiare, ma va applicato su ciascun cumulo parziale relativo a reati commessi prima dell'inizio del periodo detentivo pertinente. Non è ammessa l'applicazione del criterio moderatore su un unico cumulo che includa reati commessi dopo i periodi di detenzione, perché ciò permetterebbe di imputare presofferto a reati successivi.

  • art. 657 comma 4 cod. proc. pen.

    Impedisce che periodi di custodia cautelare o pena espiata 'senza titolo' siano computati a favore di pene inflitte per reati commessi successivamente alla custodia; fondamento per l'obbligo di formare cumuli parziali e di non effettuare un cumulo unitario quando vi siano reati commessi in tempi diversi rispetto ai periodi di detenzione.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Norma di riferimento per la determinazione dell'entità della pena da espiare nel procedimento esecutivo; richiede la corretta determinazione dei cumuli e l'ordinamento cronologico delle pene e dei periodi di carcerazione al fine di applicare le detrazioni e i criteri moderatori in modo conforme alla giurisprudenza.

  • art. 54 Ord. pen. (liberazione anticipata)

    La liberazione anticipata è concessa con riferimento ai semestri di pena relativi al titolo in corso di espiazione e non può essere utilizzata per far valere che non fosse iniziata alcuna esecuzione quando, dopo periodi di custodia cautelare, il detenuto ha commesso nuovi reati; il beneficio riguarda soltanto i detenuti già in espiazione e i semestri riferibili al titolo esecutivo attuale.

Massime di principio

  • Il cumulo unitario e l'applicazione 'una tantum' del criterio moderatore ex art. 78 c.p. sono ammissibili solo se tutte le condanne riguardano reati commessi prima dell'inizio del periodo di detenzione cui si riferisce l'esecuzione: altrimenti vanno formati cumuli parziali.
  • Quando esistono più periodi di detenzione (anche cautelare) e reati commessi prima, durante o dopo tali periodi, occorre ordinare cronologicamente reati e periodi di detenzione, formare cumuli parziali per i gruppi di reati successivi alla cessazione di ciascun periodo detentivo e, per ciascun cumulo parziale, detrarre il presofferto e applicare il criterio moderatore sul singolo cumulo.
  • I periodi di custodia cautelare non possono essere imputati a pene inflitte per reati commessi successivamente (art. 657, comma 4 c.p.p.), per evitare che il presofferto 'copra' condanne relative a fatti posteriori e produca effetti di incentivazione alla reiterazione criminale.
  • La liberazione anticipata (art. 54 O.p.) è rilevante solo rispetto al titolo esecutivo in corso e non può essere invocata come prova che l'espiazione generale di tutte le sentenze non fosse iniziata, quando invece dopo i periodi di custodia cautelare il soggetto ha commesso nuovi reati.
  • In caso di dubbi sulla cronologia o sulla corrispondenza tra periodi di detenzione e reati, l'orientamento giurisprudenziale richiede una ricostruzione effettuata cumulo per cumulo; la semplice aggregazione in un unico calcolo è vietata se determina l'imputazione di presofferto a reati successivi.

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