Cassazione Civile, Sentenza n. 14952/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 30858/2018 che aveva rigettato il ricorso della D'Antoni contro la sentenza di conferma della Corte d'appello di Palermo (che a sua volta aveva confermato il rigetto del Tribunale di Sciacca). La vicenda originaria riguarda la richiesta di dichiarare l'invalidità del contratto di locazione del 23 luglio 1996 relativo all'Hospital Bar sito nell'ospedale. La ricorrente ha dedotto quattro vizi revocatorî (art. 395, n. 4 c.p.c.), denunciando errori di fatto e la presunta falsa applicazione/violazione di norme (tra cui la citata art. 1337), nonché la mancata considerazione di elementi probatori e l'esistenza di una gara pubblica e di richieste specifiche avanzate in sede di merito (sostituzione del termine legale a quello contrattuale, nullità di clausole contrattuali, responsabilità precontrattuale, errore essenziale).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i presunti 'errori' siano in realtà valutazioni giuridiche e probatorie che richiederebbero una rivalutazione delle prove e dei documenti (non consentita in sede di revocazione), e non semplici errori percettivi o sviste materiali richieste dall'art. 395 n. 4 c.p.c. La Corte ha inoltre richiamato il criterio giurisprudenziale secondo cui l'errore di fatto utile alla revocazione deve essere una svista percettiva, immediatamente e oggettivamente rilevabile e decisiva ai fini del mutamento della decisione. Perciò il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali in favore della resistente (liquidate in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200 per esborsi), con applicazione delle disposizioni sull'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002 ove dovuto.
Norme richiamate
Norma che disciplina la revocazione per errore di fatto: la Corte interpreta che il rimedio è ammesso solo per errori di percezione o svista materiale, non per rivalutazioni di merito o di prova; l'errore deve essere immediatamente riscontrabile dagli atti, non discusso tra le parti e decisivo ai fini della decisione.
Richiamato quale parametro relativo all'errore essenziale ai fini dell'annullamento del contratto; la Corte osserva che la ricorrente non ha allegato in fatto il requisito previsto da questa norma, ossia la sussistenza dell'errore essenziale richiesto per l'annullamento.
art. 1337 c.p.c. (citato dalla ricorrente)
La ricorrente lamentava violazione e falsa applicazione di tale articolo; la Corte sostanzialmente ha trattato l'eccezione come una deduzione di natura giuridica/interpretativa che non costituisce errore di fatto revocatorio, riconducendola a un errore di giudizio o di diritto non sanabile con la revocazione.
art. 23, comma 8-bis, decreto-legge n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020
Norma procedurale che ha permesso la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale: la causa è stata trattata in base a tale disciplina, senza intervento delle parti, dato che non è stata richiesta la discussione orale.
art. 13, comma 1 quater e comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Previsione relativa al contributo unificato: l'inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, secondo le modalità stabilite dalla norma.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. è ammessa solo per errori di fatto intesi come svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti; non è lo strumento per rinnovare la valutazione delle prove o per contestare valutazioni di merito.
- Le deduzioni di carattere giuridico (violazione o falsa applicazione di norme) costituiscono error iuris e non sono, di per sé, motivo valido di revocazione; tali questioni vanno prospettate e decise nel normale grado di impugnazione.
- Per ottenere l'ammissione della revocazione bisogna dimostrare un contrasto oggettivo e incontestabile fra quanto affermato nella decisione impugnata e quanto documentato negli atti processuali (es. documento che prova l'inesistenza di un fatto che la sentenza ha invece ritenuto sussistente).
- Una esposizione prolissa, confusa o carente nell'indicazione dei fatti e dei motivi rende il ricorso per revocazione facilmente inammissibile: è necessario indicare chiaramente il fatto ritenuto erroneamente percepito e la sua decisività.
- Non può essere usata la revocazione per ottenere la riconsiderazione di più ragioni autonome poste a fondamento della decisione: l'errore invocato deve essere decisivo rispetto all'esito.
- Chi propone revocazione deve tenere conto delle conseguenze economiche in caso di inammissibilità (condanna alle spese e possibile obbligo di ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002).
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