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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33267/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano sostanzialmente reiterativi di doglianze già scrutin ate e correttamente respinte dalla Corte territoriale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. I motivi dedotti attenevano, da un lato, alla violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, alla violazione dell'art. 133 c.p. e al vizio di motivazione sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, anche per il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. e per l'asserito erroneo bilanciamento delle circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure riproducessero questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello e, quindi, non fossero proponibili in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 624 e 625 c.p.

    Richiamano il titolo di reato per cui è intervenuta la condanna confermata in appello: furto aggravato nelle ipotesi contestate.

  • art. 131-bis c.p.

    La censura sulla particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché meramente ripetitiva di questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla commisurazione della pena è stata giudicata inammissibile in quanto volta a sollecitare una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Il diniego dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stato contestato, ma la censura è stata ritenuta già vagliata e correttamente esclusa dalla Corte di appello.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riproporre censure di merito già disattese dalla sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già analiticamente esaminate e respinte dal giudice di appello.
  • La deduzione del vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito sulla sussistenza dei presupposti della particolare tenuità del fatto o sulla misura della pena.
  • Quando la sentenza di appello ha motivato in modo congruo e specifico sul diniego di cause di non punibilità, attenuanti e bilanciamento delle circostanze, la reiterazione delle stesse critiche determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La contestazione della pena ex art. 133 c.p. è scrutinabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità, non per ottenere una diversa dosimetria fondata su una rivalutazione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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