Cassazione Penale, Sentenza n. 43674/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione. Si deducono due motivi principali: (1) nullità per mancata comunicazione all'imputato del rinvio dell'udienza del 20/10/2017 (rinvio disposto per la sospensione dei processi dopo i sismi del 2016) e violazione di norme emergenziali (art. 48 d.l. n.189/2016 e art.1 d.l. n.205/2016 conv. L. n.229/2016); (2) violazione delle norme sulle misure alternative (artt. 53 e 56 L. 24/11/1981 n.689) e vizi di motivazione per non avere sostituito la pena detentiva con la libertà vigilata (contestazione relativa all'atto d'appello e alla sua specificità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la nullità per mancata comunicazione un'ipotesi di nullità a regime intermedio, sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p.; poiché l'eccezione non era stata fatta valere in sede di appello, la deduzione in Cassazione è tardiva. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la deduzione priva di specificità: la Corte territoriale aveva correttamente valutato la richiesta di sostituzione della pena con la libertà vigilata e, considerati i precedenti e le pendenze a carico dell'imputato, aveva escluso la percorribilità di misure alternative. In conseguenza di ciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma utilizzata per giustificare la sospensione/gestione dei processi dopo i sismi del 2016; la Corte rileva che il rinvio disposto per legge non muta la natura della nullità da omessa notifica della nuova udienza, che resta a regime intermedio
art. 1 d.l. n. 205/2016 conv. nella L. n. 229/2016
Richiamata quale disposizione che rientra nel quadro normativo delle sospensioni di udienze per eventi sismici; la Corte applica il principio secondo cui l'omessa comunicazione del nuovo fissamento integra nullità a regime intermedio
artt. 53 e 56 L. 24/11/1981 n. 689
Norme sulle misure alternative alla detenzione (libertà vigilata etc.); la Corte territoriale ha valutato e rigettato la richiesta di sostituzione della pena in base alla personalità e ai precedenti dell'imputato
Stabilisce i termini e le modalità per far valere le nullità del processo: la Corte ha ricordato che la nullità di regime intermedio deve essere dedotta nei termini previsti per essere efficace
art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
Indica le conseguenze della mancata tempestiva deduzione delle nullità; la Corte ha affermato che la mancata impugnazione in appello rende tardiva la relativa deduzione in Cassazione
art. 1, comma 1, dl 8 marzo 2020
Norma emergenziale (pandemia) richiamata a titolo di analogia: anche i rinvii d'ufficio disposti per legge in tali contesti restano soggetti al principio della nullità a regime intermedio in caso di mancata notifica della nuova udienza
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria per il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa previsione, infliggendo euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa del ricorrente
Massime di principio
- L'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza, anche se il rinvio è disposto per legge (es. sospensioni per calamità o emergenze), configura una nullità di ordine generale a regime intermedio: va fatta valere tempestivamente (in appello) secondo gli artt. 180 e 182 c.p.p.; se non sollevata in sede di appello, la deduzione in Cassazione è tardiva e inammissibile.
- Le richieste di sostituzione della pena con misure alternative (libertà vigilata, ecc.) devono essere specifiche e adeguatamente fondate; il giudice d'appello valuta la percorribilità delle misure alternative sulla base della personalità dell'imputato, dei precedenti e delle pendenze: profili che possono giustificare il rigetto anche se la richiesta è formalmente proposta.
- Nel giudizio di cassazione è essenziale dedurre tempestivamente e con specificità i vizi impugnatori; motivi generici o formulati in ritardo rispetto ai termini processuali sono destinati all'inammissibilità.
- La proposizione di ricorsi inammissibili o privi di fondamento può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie per colpa (art. 616 c.p.p.), per cui è necessario valutare con attenzione l'ammissibilità e la fondatezza delle doglianze prima di proporre ricorso.
- Le norme emergenziali che prevedono rinvii processuali (per calamità naturali o pandemie) non esonerano dall'obbligo di comunicazione dell'udienza fissata successivamente: la mancata comunicazione mantiene effetti processuali rilevanti se non tempestivamente denunciata.
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