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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43956/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 26/01/2022 che, nel riesame di misura cautelare, aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 416‑bis per alcuni capi e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari solo per il capo 1). Il ricorrente, tramite difensori, deduce violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi nella valutazione delle chat acquisite (cfr. skype con nickname) e contesta la sussistenza delle esigenze cautelari ricordando la propria incensuratezza, la volontà di cessare l'attività criminosa e di trasferirsi all'estero per lavoro; chiede l'accoglimento anche per consentire futura istanza di riparazione per ingiusta detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sull'aspetto probatorio (primo motivo) ha ritenuto manifestamente infondate le censure, considerando che il Tribunale aveva fornito adeguata motivazione circa l'importanza delle numerose chat e della perquisizione, non consentendo alla Corte una rinnovata valutazione di merito. Sul secondo motivo ha invece sottolineato la carenza di interesse alla decisione, essendo la misura cautelare stata revocata il 11/04/2022 e il ricorrente rimesso in libertà; la revoca ha eliminato l'attualità del pregiudizio che l'impugnazione dovrebbe rimuovere. Inoltre l'interesse a ottenere una pronuncia ai fini di una futura domanda di riparazione non è stato specificamente e personalmente dedotto dal ricorrente (necessaria procura speciale o dichiarazione personale e motivata), per cui non può supplire alla mancanza di interesse attuale. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle sole spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma relativa all'associazione per delinquere; i capi contestati originariamente erano in relazione a tale fattispecie e il Tribunale ha valutato partecipazione al sodalizio e ruolo apicale per alcuni capi.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Aggravante per associazione mafiosa; il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'aggravante per alcuni capi (capi 1, 6, 7, 14) e la Cassazione ne prende atto senza riformare la valutazione di merito.

  • art. 4 L. 401/89

    Norma citata in relazione ai capi contestati; richiamata nell'ordinanza impugnata come parte del quadro normativo dei capi di accusa.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiede che l'impugnazione sia sorretta da un interesse attuale e concreto; la Corte ha ritenuto l'interesse inesistente a seguito della revoca della misura cautelare e della remissione in libertà.

  • art. 315, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma collegata alla disciplina della domanda di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che la domanda è atto riservato alla parte e che l'intenzione di proporla deve essere chiaramente riferibile alla volontà del ricorrente.

  • art. 645, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede la procedura per la riparazione per ingiusta detenzione; citata per spiegare che l'interesse alla pronuncia in vista di una futura domanda di riparazione deve essere personalmente e specificamente dedotto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento all'assenza di profili di colpa; la mancanza di colpa giustifica la condanna alle sole spese processuali e non ad altre sanzioni.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: le censure che richiedono una rivalutazione probatoria (es. diversa lettura di chat o prove) sono in genere inammissibili o manifestamente infondate salvo profili di manifesta illogicità o carenza motivazionale.
  • Se la misura cautelare impugnata è stata revocata e l'interessato è stato rimesso in libertà prima della decisione della Corte, l'appello per la sua riforma può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse attuale e concreto.
  • L'interesse a ottenere una pronuncia utile per una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione non sostituisce automaticamente l'interesse all'impugnazione: deve essere dedotto personalmente dal ricorrente (o con procura speciale) e motivato concretamente per superare il vizio di attualità dell'interesse.
  • Le questioni attinenti alla sussistenza delle esigenze cautelari richiedono che il ricorrente dimostri un pregiudizio attuale; dichiarazioni generiche dei difensori in udienza, non supportate da deduzioni formali e personali, non sono sufficienti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa della parte, la condanna si estende generalmente alle sole spese processuali.

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