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Sentenza

Sentenza del 02/03/2018 n. 4965 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato una cartella TARSU relativa all'anno 2002, dell'importo di 11.557,68 euro, contestando la legittimità del regolamento comunale e della deliberazione tariffaria posti a fondamento della pretesa. In particolare, ha dedotto la violazione dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 507 del 1993 per la determinazione delle tariffe, l'irragionevole differenziazione tra immobili alberghieri e abitazioni civili, l'omessa indicazione dei criteri di graduazione delle tariffe, l'incompetenza della Giunta comunale a determinare le tariffe TARSU e il difetto di motivazione degli atti. Il motivo accolto in Cassazione riguarda però esclusivamente la violazione delle regole processuali: la Commissione tributaria provinciale aveva negato la propria giurisdizione sui vizi degli atti amministrativi presupposti e la Commissione regionale, invece di rimettere la causa al primo giudice, aveva deciso direttamente nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il giudice tributario possa disapplicare incidentalmente gli atti amministrativi illegittimi che costituiscono il presupposto della pretesa tributaria. Poiché la Commissione provinciale aveva erroneamente negato la propria giurisdizione su tali questioni, la Commissione regionale avrebbe dovuto applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, rimettendo la causa al primo giudice, anziché pronunciarsi nel merito. La sentenza regionale è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, in diversa composizione, per esaminare i vizi degli atti comunali e decidere anche sulle spese. Il secondo motivo, relativo alla competenza della Giunta comunale, è rimasto assorbito e non è stato deciso definitivamente.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3

    Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio

    Il giudice tributario può esaminare incidentalmente le questioni amministrative necessarie per decidere la controversia fiscale, salvo le materie espressamente escluse.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 2

    Attribuisce al giudice tributario il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi rilevanti come presupposto dell'imposizione, anche quando abbiano contenuto generale o normativo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59

    La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata [...] quando dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice

    Se il primo giudice ha erroneamente negato la propria giurisdizione o competenza, il giudice d'appello deve rimettergli la causa, non decidere direttamente nel merito.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 507, artt. 65, 68 e 69

    Sono state richiamate dalla contribuente in relazione ai criteri di determinazione, omogeneità, graduazione e motivazione delle tariffe TARSU; la Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure, disponendone l'esame al giudice del rinvio.

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E

    È richiamato come espressione del principio generale secondo cui il giudice può disapplicare, nel caso concreto, l'atto amministrativo illegittimo rilevante per la decisione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 4

    La Corte ha precisato che la violazione relativa all'omessa rimessione della causa integra principalmente un vizio processuale riconducibile al n. 4; l'erroneo richiamo al n. 3 è stato considerato superabile e non ha determinato l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando una cartella o un altro atto tributario dipende da un regolamento, una delibera o altro atto amministrativo presupposto, il giudice tributario può esaminarne incidentalmente la legittimità e, se necessario, disapplicarlo nel caso concreto.
  • La disapplicazione dell'atto presupposto non equivale normalmente al suo annullamento generale: produce effetti nella specifica controversia tributaria.
  • Se il giudice di primo grado nega erroneamente la propria giurisdizione su una questione necessaria per decidere la pretesa fiscale, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anziché decidere direttamente nel merito.
  • La Corte di cassazione, in presenza di un errore processuale di questo tipo, può cassare la sentenza e rinviare la controversia al giudice tributario di primo grado, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità delle tariffe o dell'imposizione.
  • Le contestazioni sulle tariffe devono essere riferite concretamente ai criteri legislativi applicabili, alla coerenza tra categorie di utenze, alla motivazione dell'atto e alla competenza dell'organo che lo ha adottato.

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