Cassazione Penale, Sentenza n. 39830/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP che non convalidava il fermo degli indagati per assenza del pericolo di fuga. Il GIP aveva ritenuto che la mancanza di condotte preparatorie (es. disponibilità di titoli di viaggio, tentativi di allontanamento, contatti per darsi alla macchia) escludesse il pericolo di fuga. Il Pubblico Ministero ha censurato tale motivazione come violazione di legge e contraddittoria, sostenendo che il pericolo di fuga può essere desunto da un giudizio prognostico fondato su elementi concreti e personalizzati (status di straniero irregolare, mancanza di radicamento, finalità della presenza sul territorio, contatti telefonici con l'organizzazione), senza richiedere necessariamente condotte materiali immediate di allontanamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, ritenendo che il GIP abbia errato nell'escludere il pericolo di fuga basandosi sull'assenza di atti preparatori. La Corte ha precisato che, dopo l'interpolazione della legge n. 47/2015, l'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. richiede un giudizio prognostico sull'attualità e concretezza del pericolo di fuga, desumibile da elementi vicini nel tempo (situazione di vita, frequentazioni, precedenti, pendenze giudiziarie, contatti organizzativi, status di straniero irregolare e scopo della presenza). Ha inoltre rilevato la contraddittorietà del GIP che aveva utilizzato gli stessi elementi per motivare il pericolo di reiterazione ma non per quello di fuga. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio e dichiarata illegittima nella parte di non convalida del fermo; la Corte ha affermato la legittimità del fermo alla luce delle concrete emergenze probatorie.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. b)
Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 47/2015 è stato evidenziato il requisito dell'attualità unitamente alla concretezza del pericolo di fuga: non è necessario che emergano condotte materiali di allontanamento, ma è sufficiente un giudizio prognostico verificabile basato su elementi concreti e personalizzati tratti dalla situazione dell'indagato.
Ha introdotto l'elemento dell'"attualità" nel pericolo di fuga prevedendo che la valutazione sia prognostica e ancorata a elementi recenti e concreti.
Testo unico immigrazione (L. 25 luglio 1998, n. 286), art. 12, commi richiamati
art. 12, comma 3 lett. a), b) c), comma 3-bis, comma 3-ter lett. b), d.
Normativa sostanziale sotto cui gli indagati erano inquadrati (reati connessi al traffico di migranti); lo status di straniero irregolare e la finalità della presenza (commettere reati transnazionali) sono elementi rilevanti, ma non di per sé determinanti, nella valutazione complessiva del pericolo di fuga.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga va valutato con un giudizio prognostico "attuale" e personalizzato: non è necessario dimostrare atti preparatori materiali, ma occorrono elementi concreti recenti che rendano probabile un allontanamento.
- Lo status di straniero irregolare e la mancanza di legami con il territorio sono elementi pertinenti e possono, insieme ad altri indizi (scopo della presenza, contatti organizzativi, precedenti), giustificare il fermo per rischio di fuga.
- Il giudice non può escludere il pericolo di fuga usando criteri formalistici o rigidi: se utilizza specifici elementi per motivare altri esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione), non può ignorarli quando valutare il rischio di fuga.
- La discrezionalità del giudice della cautela deve essere ancorata a elementi evidenti negli atti processuali; motivazioni generiche o contraddittorie sono censurabili in sede di impugnazione.
- In fase di cassazione, se l'atto impugnato riguarda una fase del procedimento ormai perenta e la pronuncia di rinvio sarebbe priva di effetti pratici, la corte può annullare senza rinvio.
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