Cassazione Penale, Sentenza n. 35143/2025 del 28/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo: 1) che la coltivazione era lecita ai sensi della legge n. 242/2016 (soglie THC) e che vi è travisamento della prova sulla determinazione del principio attivo (contrasti fra analisi di polizia e analisi di parte, errori di calcolo nella consulenza); 2) errore nell'applicazione dell'aggravante per ingente quantità ai sensi dell'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per un presunto errore decimale nella quantificazione del THC che porterebbe la quantità sotto la soglia di 2 kg; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante la collaborazione e la consegna di documentazione. La difesa rileva inoltre inesattezze nella qualificazione dei reperti e nella valutazione documentale richiesta dalla legge n. 242/2016.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui è formulato (problemi di prospettazione e mancata dimostrazione della decisività del travisamento probatorio) e ha confermato i principi richiamati in merito alla possibile illiceità della coltivazione in assenza della documentazione di tracciabilità richiesta dalla legge n. 242/2016. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo relativo ad un errore materiale/di calcolo nella consulenza che ha influito sulla determinazione dell'ingente quantità: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione dell'aggravante per ingente quantità e ha disposto il rinvio al giudice di merito per la sola valutazione relativa a tale aggravante. Il terzo motivo è stato assorbito. Quindi la condanna sostanziale rimane, ma l'aggravante viene riesaminata in sede di merito.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma penale che punisce detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti; comma 4 contempla l'aggravante per ingente quantità. La Corte ha confermato la responsabilità ai sensi di questa norma sulla base del valore del THC e dell'assenza della documentazione prescritta dalla legge n. 242/2016
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 4, commi 5 e 7
Stabilisce soglie di contenuto di principio attivo (THC) per le varietà di canapa ritenute lecite; la Corte ha richiamato che tali soglie concernono il contenuto nelle coltivazioni e non automaticamente nei derivati, e che l'assenza di documentazione può rendere comunque illecita la coltivazione
Legge 2 dicembre 2016, n. 242, art. 3
Prevede obblighi di tracciabilità e documentazione per la coltivazione lecita di canapa; la mancata produzione dei cartellini/registri previsti è stata ritenuta dalla Corte di merito elemento che esclude la liceità della coltivazione
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2
Disciplina le circostanze aggravanti legate a quantità 'ingente'; la Corte di Cassazione ha rilevato un errore di calcolo nella consulenza che ha alterato la misura del principio attivo e ha pertanto annullato la sentenza limitatamente a tale aggravante
Prevede le circostanze attenuanti generiche; la difesa aveva chiesto il riconoscimento per collaborazione e buona fede, richiesta che però è risultata assorbita dalla decisione di merito
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019 (Castignani)
Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019
Precedente di Sezioni Unite secondo cui la commercializzazione dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. (foglie, infiorescenze, olio, resina) integra il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 anche se il contenuto di THC è inferiore alle soglie della L. 242/2016, salvo che i derivati siano dimostrabilmente privi di efficacia drogante
Massime di principio
- In casi di coltivazione di canapa, la mera esibizione di buste di semi o fatture non basta: la piena documentazione di tracciabilità prevista dalla legge n. 242/2016 (es. cartellini, registri) è determinante per qualificare la coltivazione come lecita
- Discrepanze fra analisi di parte e analisi ufficiali possono essere rilevanti ma, in Cassazione, il travisamento probatorio va prospettato dimostrando la sua decisività nella motivazione; i profili meramente fattuali difficilmente comportano l'annullamento se non chiaramente determinanti
- Errori materiali o di calcolo nella consulenza tecnica che incidono sulla quantificazione del principio attivo possono influire sull'applicazione dell'aggravante per ingente quantità e sono sindacabili in sede di legittimità fino al punto di annullare e rinviare la valutazione al merito
- La commercializzazione di derivati della canapa è pericolosa sul piano penale anche se la percentuale di THC sembra rientrare nei limiti della legge 242/2016; per escludere il reato occorre provare che i derivati siano privi di efficacia drogante
- In Cassazione è rischioso riformulare i motivi in termini sostanzialmente diversi rispetto a quanto sviluppato in grado di appello: le modifiche sostanziali di prospettazione possono portare a inammissibilità dei motivi
- Quando si contesta la quantificazione del principio attivo, è importante contestare la catena di custodia, la procedura analitica e fornire elementi chiari e decisivi che mettano in dubbio il risultato tecnico per ottenere un'efficace tutela
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