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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12944/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le doglianze mirassero a ottenere una rilettura del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità e che la decisione di merito fosse sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Nel ricorso ha dedotto violazione dell'art. 648 c.p., violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo l'insussistenza della responsabilità penale e degli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che le censure erano formulate in modo esclusivamente fattuale, quindi al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, e inoltre aspecifiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato la mancata spiegazione plausibile della provenienza di beni di provenienza furtiva rinvenuti nella disponibilità del dipendente incaricato di trasportarli.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    La norma sulla ricettazione è richiamata come parametro della censura difensiva e la Corte ne ribadisce l'applicazione secondo cui la responsabilità può essere desunta, nel quadro probatorio, anche dall'assenza di una plausibile giustificazione sulla provenienza dei beni di provenienza furtiva.

  • principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio

    La doglianza relativa a tale principio è stata ritenuta generica e comunque orientata a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova lettura degli elementi probatori né la rivalutazione del fatto storico già accertato dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; la censura meramente assertiva o astratta è inammissibile per aspecificità.
  • In tema di ricettazione, la mancata offerta di una spiegazione plausibile sulla provenienza di beni di sospetta origine illecita può costituire un elemento valorizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità, se inserito in una motivazione logicamente coerente.
  • Le censure che denunciano violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non possono tradursi in una richiesta di riconsiderazione del compendio probatorio, poiché ciò esula dal sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniRicettazione
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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