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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11222/2024 del 18/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua proposta di accordo ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con sentenze di applicazione della pena. Sono dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 666 c.p.p. perché il provvedimento è stato adottato de plano senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico Ministero; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta ex art. 188 disp. att. c.p.p., con la censura che il Tribunale si è limitato ad aderire acriticamente al parere contrario del P.M.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio a diverso giudice. Ha affermato che il modello procedimentale previsto dall'art. 666 c.p.p. (udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti) è vincolante anche per il giudice adito ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e per le istanze ex art. 188 disp. att. c.p.p.; la decisione de plano è ammessa solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza o di riproposta identica di richiesta già rigettata. L'omessa instaurazione del contraddittorio camerale determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Inoltre è chiarito che il giudice non può limitarsi ad accodarsi automaticamente al parere del P.M., ma deve valutare autonomamente la legittimità e la congruità dell'accordo; in caso di dissenso del P.M. il giudice può comunque accogliere la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Stabilisce il procedimento camerale obbligatorio per le decisioni di esecuzione; la dichiarazione di inammissibilità de plano è ammessa solo per manifesta infondatezza o per mera riproposizione di richiesta già rigettata; impone la partecipazione del difensore e del P.M.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Indica la competenza del giudice dell'esecuzione; il giudice adito ai sensi di questo articolo è comunque tenuto ad osservare il procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.

  • art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 188 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola l'unificazione dei reati in esecuzione per effetto della continuazione o del concorso formale quando le parti raggiungano un accordo sulla pena; non deroga alle forme del rito camerale e richiede un contraddittorio più intenso, prevedendo la possibilità che il giudice, anche in disaccordo del P.M., accolga la richiesta se il dissenso del P.M. è ingiustificato.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e fornisce il riferimento per i limiti di pena richiamati dall'art. 188 disp. att.; la commisurazione negoziale della pena vincola il giudice entro i limiti di legge e non consente una revisione discrezionale della quantificazione proposta dalle parti.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Prevede la nullità assoluta per vizi che incidono sul contraddittorio; l'omessa instaurazione dell'udienza camerale rituale integra tale nullità.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Stabilisce la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado del procedimento.

  • Legge 12 giugno 2003, n. 134

    L. 12 giugno 2003, n. 134

    Modifica l'art. 444 c.p.p. e contribuisce al quadro normativo sui limiti della pena nel patteggiamento richiamati dall'art. 188 disp. att.

  • Legge 2 agosto 2004, n. 205

    Ha introdotto e rimodulato l'istituto del c.d. patteggiamento allargato plurimo, richiamato nell'ambito dell'art. 188 disp. att.

  • Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013

    Corte cost. n. 183 del 2013

    Motiva la remessione a diverso giudice in caso di annullamento per assicurare imparzialità e corretto riesame della richiesta.

Massime di principio

  • La decisione su istanze in sede di esecuzione soggette all'art. 666 c.p.p. deve rispettare il rito camerale con partecipazione delle parti; la deroga alla regola (decisione de plano) è ammessa solo per manifesta infondatezza o riproposizione identica di istanze già respinte.
  • Anche il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 c.p.p. è vincolato alle modalità procedurali dell'art. 666 c.p.p.; la mancata instaurazione dell'udienza camerale determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
  • Nel procedimento di unificazione per continuazione o concorso (art. 188 disp. att. c.p.p.), il giudice non può limitarsi ad adottare acriticamente il parere del P.M.; deve valutare autonomamente se il dissenso del P.M. sia giustificato e può accogliere la richiesta nonostante il dissenso se lo ritiene ingiustificato.
  • Quando le parti concordano sulla misura della pena ai sensi dell'art. 188 disp. att. e art. 444 c.p.p., il giudice può ratificare o respingere l'accordo ma non può procedere a una revisione discrezionale della quantificazione della pena proposta dalle parti.
  • L'annullamento per vizi procedurali comporta il rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice, per assicurare imparzialità e il corretto svolgimento del contraddittorio.

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