Cassazione Penale, Sentenza n. 11222/2024 del 18/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato non luogo a provvedere sulla sua proposta di accordo ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione tra reati giudicati con sentenze di applicazione della pena. Sono dedotti due motivi: (1) violazione dell'art. 666 c.p.p. perché il provvedimento è stato adottato de plano senza la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio e senza la partecipazione necessaria del difensore e del Pubblico Ministero; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta ex art. 188 disp. att. c.p.p., con la censura che il Tribunale si è limitato ad aderire acriticamente al parere contrario del P.M.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio a diverso giudice. Ha affermato che il modello procedimentale previsto dall'art. 666 c.p.p. (udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti) è vincolante anche per il giudice adito ai sensi dell'art. 671 c.p.p. e per le istanze ex art. 188 disp. att. c.p.p.; la decisione de plano è ammessa solo nei casi tassativi di manifesta infondatezza o di riproposta identica di richiesta già rigettata. L'omessa instaurazione del contraddittorio camerale determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio. Inoltre è chiarito che il giudice non può limitarsi ad accodarsi automaticamente al parere del P.M., ma deve valutare autonomamente la legittimità e la congruità dell'accordo; in caso di dissenso del P.M. il giudice può comunque accogliere la richiesta se ritiene il dissenso ingiustificato.
Norme richiamate
Stabilisce il procedimento camerale obbligatorio per le decisioni di esecuzione; la dichiarazione di inammissibilità de plano è ammessa solo per manifesta infondatezza o per mera riproposizione di richiesta già rigettata; impone la partecipazione del difensore e del P.M.
Indica la competenza del giudice dell'esecuzione; il giudice adito ai sensi di questo articolo è comunque tenuto ad osservare il procedimento previsto dall'art. 666 c.p.p.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'unificazione dei reati in esecuzione per effetto della continuazione o del concorso formale quando le parti raggiungano un accordo sulla pena; non deroga alle forme del rito camerale e richiede un contraddittorio più intenso, prevedendo la possibilità che il giudice, anche in disaccordo del P.M., accolga la richiesta se il dissenso del P.M. è ingiustificato.
Disciplina il patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti) e fornisce il riferimento per i limiti di pena richiamati dall'art. 188 disp. att.; la commisurazione negoziale della pena vincola il giudice entro i limiti di legge e non consente una revisione discrezionale della quantificazione proposta dalle parti.
art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
Prevede la nullità assoluta per vizi che incidono sul contraddittorio; l'omessa instaurazione dell'udienza camerale rituale integra tale nullità.
Stabilisce la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute in ogni stato e grado del procedimento.
L. 12 giugno 2003, n. 134
Modifica l'art. 444 c.p.p. e contribuisce al quadro normativo sui limiti della pena nel patteggiamento richiamati dall'art. 188 disp. att.
Ha introdotto e rimodulato l'istituto del c.d. patteggiamento allargato plurimo, richiamato nell'ambito dell'art. 188 disp. att.
Sentenza Corte cost. n. 183 del 2013
Corte cost. n. 183 del 2013
Motiva la remessione a diverso giudice in caso di annullamento per assicurare imparzialità e corretto riesame della richiesta.
Massime di principio
- La decisione su istanze in sede di esecuzione soggette all'art. 666 c.p.p. deve rispettare il rito camerale con partecipazione delle parti; la deroga alla regola (decisione de plano) è ammessa solo per manifesta infondatezza o riproposizione identica di istanze già respinte.
- Anche il giudice dell'esecuzione adito ai sensi dell'art. 671 c.p.p. è vincolato alle modalità procedurali dell'art. 666 c.p.p.; la mancata instaurazione dell'udienza camerale determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio.
- Nel procedimento di unificazione per continuazione o concorso (art. 188 disp. att. c.p.p.), il giudice non può limitarsi ad adottare acriticamente il parere del P.M.; deve valutare autonomamente se il dissenso del P.M. sia giustificato e può accogliere la richiesta nonostante il dissenso se lo ritiene ingiustificato.
- Quando le parti concordano sulla misura della pena ai sensi dell'art. 188 disp. att. e art. 444 c.p.p., il giudice può ratificare o respingere l'accordo ma non può procedere a una revisione discrezionale della quantificazione della pena proposta dalle parti.
- L'annullamento per vizi procedurali comporta il rinvio per nuovo giudizio a diverso giudice, per assicurare imparzialità e il corretto svolgimento del contraddittorio.
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