Cassazione Civile, Ordinanza n. 26177/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a statuizione sulle spese e che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso il decreto n. 1744 del Tribunale di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, datata 17 marzo 2022. Il controricorrente, curatore del fallimento della società indicata in atti, ha dichiarato di accettare la rinuncia. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, senza affrontare il merito delle censure originariamente proposte.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.
richiamato solo per indicare la modalità di rappresentanza/difesa del ricorrente, che si è difeso anche personalmente in quanto avvocato
rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.
consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne prende atto ai fini dell'estinzione del giudizio
visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia accettata
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
comma 1 bis dell'art. 13 dei medesimo d.P.R.
richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito.
- Quando il giudizio si estingue per intervenuta rinuncia, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, se la Corte non ravvisa ragioni ulteriori per una statuizione diversa.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; occorre verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali.
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