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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26177/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, dichiarando l'estinzione del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che non vi è luogo a statuizione sulle spese e che non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato proposto avverso il decreto n. 1744 del Tribunale di Reggio Emilia. Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato rituale rinuncia al ricorso, datata 17 marzo 2022. Il controricorrente, curatore del fallimento della società indicata in atti, ha dichiarato di accettare la rinuncia. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità, senza affrontare il merito delle censure originariamente proposte.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.

    richiamato solo per indicare la modalità di rappresentanza/difesa del ricorrente, che si è difeso anche personalmente in quanto avvocato

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; la Corte ne prende atto ai fini dell'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

    richiamato in relazione alla declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia accettata

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 bis dell'art. 13 dei medesimo d.P.R.

    richiamato come base del contributo unificato dovuto per l'impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia rituale al ricorso, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo di legittimità senza necessità di pronuncia sul merito.
  • Quando il giudizio si estingue per intervenuta rinuncia, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, se la Corte non ravvisa ragioni ulteriori per una statuizione diversa.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia non comporta automaticamente l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato; occorre verificare la sussistenza dei relativi presupposti processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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