Cassazione Civile, Ordinanza n. 29225/2021 del 20/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione della dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2004. La contribuente aveva indicato nel quadro VL un credito IVA dell'anno precedente pari a euro 181.823,00, utilizzato in compensazione; l'Amministrazione ha però recuperato a tassazione la differenza rispetto all'importo che, in concreto, la contribuente aveva utilizzato, pari a euro 202.059,00. La CTR ha confermato l'annullamento della cartella ritenendo applicabile l'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, sulla base della dedotta compensazione tra IVA e contributi INPS: la contribuente sosteneva infatti di avere versato integralmente i contributi INPS dovuti, ma che per errore di Poste Italiane il versamento fosse stato registrato per un importo inferiore, con conseguente successivo versamento di una somma ulteriore che avrebbe inteso compensare con l'IVA. L'Agenzia ricorre per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 per avere la CTR ritenuto operante la compensazione nonostante l'assenza di indicazione in dichiarazione dei crediti e, quindi, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente avverso la cartella di pagamento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando l'esito dei precedenti gradi e la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale dedotta con il ricorso per cassazione.
art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997
La compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti; ai fini dell'operatività della compensazione occorre che si tratti di versamento unificato e di crediti risultanti dalla dichiarazione.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente.
Massime di principio
- La compensazione in materia tributaria non costituisce una modalità generale di estinzione dell'obbligazione fiscale, ma è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Per l'operatività della compensazione prevista dall'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997 occorre che ricorrano i presupposti normativi del versamento unificato e della risultanza del credito dalla dichiarazione; in difetto, la compensazione non può essere riconosciuta.
- Quando la questione sia definita sul solo piano giuridico e non richieda ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
Come è indicizzato
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