Cassazione Penale, Sentenza n. 10525/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Questione di competenza territoriale tra il Tribunale di Genova e il Tribunale di Alessandria per procedere nei confronti di vari imputati accusati, in distinta sequenza, di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) quale reato presupposto e, in relazione a questo, di autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego (capo C e D). Il dubbio nasceva dalla pluralità di atti compiuti in luoghi e tempi differenti (atti notarili in Alessandria e una successiva cessione del complesso aziendale avvenuta in Genova), con la questione centrale se la prima condotta tipica di trasferimento o impiego del profitto del reato presupposto fosse la cessione registrata a Genova (20/02/2019) o un atto prodromico rogato in Alessandria
La decisione
La Corte ha ritenuto che, ai fini della competenza territoriale per i reati di riciclaggio e reimpiego contestati (capo D), si debba individuare il primo segmento della condotta tipica consistente nel trasferimento o nell'impiego dei beni provenienti dal reato presupposto. Ha qualificato come prodromica e non tipica l'operazione notarile compiuta ad Alessandria (acquisto quote e ruolo di socio di maggioranza), mentre ha individuato il primo atto tipico del reato di reimpiego/riciclaggio nella cessione, avvenuta a Genova il 20/02/2019, effettuata da Tasca Mario a favore della Tris s.r.l.s. Di conseguenza ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Genova e disposto il prosieguo del procedimento presso quello stesso Tribunale
Norme richiamate
Norma che disciplina il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione dal giudice dell'udienza preliminare o dal giudice del merito per questioni di competenza; invocata per la decisione sulla competenza territoriale
Principio per determinare la competenza territoriale nei casi di reati connessi: si fa riferimento al reato più grave, individuato in base alla pena edittale, per determinare il foro competente
art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) cod. proc. pen.
Disciplina la connessione tra reati (concorso, medesimo disegno criminoso, reato presupposto finalizzato alla commissione di altri) giustificando la riunione e l'individuazione di un unico foro
Reato di infedeltà patrimoniale ritenuto reato presupposto (capo B) che ha generato il profitto poi oggetto di trasferimento/reimpiego
artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.
Norme sul riciclaggio/impiego e autoriciclaggio: la Corte ha interpretato che, nei casi di condotte frammentarie e progressive, il reato di riciclaggio va considerato consumato nel luogo in cui si realizza il primo atto tipico di trasferimento o impiego del profitto
Norma citata quale contestazione (capo E) nei confronti dell'amministratore della Bagni Mangini s.r.l.; nel contesto è indicata come illecito attribuito al solo amministratore
Cass., Sez. II, n. 38105 del 08/04/2021 (Brotini)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nel riciclaggio con condotte frazionate e plurimi soggetti, il luogo di consumazione è quello dell'iniziale consegna del denaro o primo trasferimento destinato ad essere poi spostato o impiegato
Massime di principio
- Quando più reati sono collegati ai sensi dell'art. 12 c.p.p., per determinare la competenza territoriale si fa riferimento al reato più grave (art. 16 c.p.p.), valutato in base alla pena edittale
- Per i reati di riciclaggio e reimpiego caratterizzati da condotte frammentarie e progressive, il luogo di consumazione cui ancorare la competenza è il luogo in cui si realizza il primo atto tipico di trasferimento o impiego del profitto del reato presupposto
- Atti meramente prodromici o preliminari (es. passaggi societari notarili che non comportano ancora trasferimento o impiego del bene illecito) non determinano di per sé la competenza per il reato di riciclaggio se non costituiscono il primo atto tipico del trasferimento/impegno
- In presenza di più atti sparsi sul territorio, occorre ricostruire la sequenza cronologica e la natura sostanziale di ciascun atto (tipico vs prodromico) per individuare il primo atto costitutivo del reato e, quindi, il foro competente
- La mera collocazione di operazioni preliminari in un foro diverso non è sufficiente a spostare la competenza se l'effettivo primo trasferimento/impegno è avvenuto in altro luogo
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