Cassazione Penale, Sentenza n. 14694/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il decreto che ha confermato la confisca di prevenzione di un terreno di proprietà della ricorrente. La ricorrente deduceva che il terreno era stato acquistato nel 1993 a titolo esclusivo in regime di separazione dei beni, era adibito alla sua attività agricola e che la presunzione di intestazione fittizia prevista dal d.lgs. n. 159/2011 doveva ritenersi affievolita o superata dalla prova della propria capacità economica personale e della congruità del prezzo rispetto ai redditi da lei effettivamente percepiti; lamentava inoltre vizio di motivazione per mancato esame delle prove e confusione tra redditi personali e reddito familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione sia limitato a questioni di violazione di legge e a vizi estremi della motivazione (inesistenza o apparente) e che la Corte territoriale aveva adeguatamente affrontato e respinto le argomentazioni difensive relative al regime patrimoniale, alla capacità economica personale e alla sproporzione reddito/bene. Ha confermato che la presunzione legale di intestazione fittizia nei confronti del coniuge può essere superata solo tramite prova dell'effettiva capacità economica e che la valutazione del nucleo familiare e delle spese aziendali era stata correttamente compiuta. Perciò il provvedimento di confisca è stato lasciato intatto; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e, in via equitativa, a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 19, n. 3; art. 24, n. 1; art. 26, comma 2
Prevede la presunzione legale di intestazione fittizia per determinate categorie di parentela/affinità (coniuge, conviventi, figli) e disciplina l'onere probatorio: il terzo qualificato deve dimostrare l'effettiva disponibilità di risorse proprie per sottrarsi alla confisca; le presunzioni sono rilevanti per l'applicazione della confisca di prevenzione.
Individua i reati rilevanti ai fini del procedimento di prevenzione e la portata delle valutazioni sulla pericolosità, collegando le misure patrimoniali a fatti rientranti nell'elenco di reati aggravati.
Prevede l'aggravante di metodo mafioso o connessa ad attività di tipo mafioso; utilizzata per qualificare i reati del proposto come aggravati e fondare la misura di prevenzione patrimoniale.
Consente alla Corte di cassazione di condannare alle spese del giudizio e di disporre somme a favore della Cassa delle ammende; è la base per l'ordine di versamento di 3.000 euro nella specie.
T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)
Richiamato nella valutazione della distinzione tra beni personali e beni strumentali dell'impresa: alcune spese/beni possono essere considerati di impresa e non patrimonio personale, rilevanti nella valutazione del reddito disponibile del nucleo familiare.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione patrimoniale la legge prevede presunzioni favorevoli all'ipotesi di intestazione fittizia quando i beni risultano intestati a coniuge, conviventi o figli: il terzo "qualificato" deve fornire prova convincente di capacità economica propria per superare la presunzione.
- Il regime matrimoniale di separazione dei beni non annulla automaticamente la presunzione di intestazione fittizia: conta la prova dell'effettiva autonomia economica e della titolarità reale del bene, non la sola forma giuridica.
- In sede di Cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato è soprattutto di diritto: non sono ammesse impugnazioni che si limitino a riesporre censure di merito o la mera diversa valutazione delle prove già affrontate dal giudice di merito, salvo vizi estremi della motivazione (inesistenza o apparente).
- Per valutare la sproporzione tra acquisto e redditi occorre considerare la situazione economica complessiva, inclusi redditi e uscite del nucleo familiare e le eventuali spese aziendali quando rilevanti; una semplice discordanza numerica non è sufficiente senza prova della capacità di spesa autonoma del terzo.
- La documentazione contabile e fiscale è cruciale: l'impossibilità di fornire documenti storici può rendere più difficile il superamento delle presunzioni, specie quando la polizia giudiziaria e la corte hanno già ricostruito gli elementi patrimoniali.
- Chi contesta una misura di prevenzione deve articolare in modo specifico e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito; censure generiche o non correlate alla motivazione data non sono efficaci in Cassazione.
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