Cassazione Penale, Sentenza n. 32392/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte di appello, aveva dichiarato quattro imputati responsabili di riciclaggio. Tre imputati erano stati condannati, per avere attivato o utilizzato carte postepay sulle quali erano confluite somme provenienti da una truffa, alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 4.000 di multa ciascuno, con attenuanti generiche e confisca, anche per equivalente, di euro 28.000 per due di essi e di euro 24.000 per il terzo. La quarta imputata era stata condannata per riciclaggio tentato, relativo al tentativo di monetizzare quattro vaglia circolari provenienti dal profitto della truffa, alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 3.000 di multa, con attenuanti generiche. Il primo ricorrente ha dedotto l'insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio, sostenendo che la mera intestazione della carta postepay, senza prelievi o successive movimentazioni per effetto del blocco cautelativo, non integrasse una condotta riciclante e che il dolo fosse stato desunto soltanto da elementi personali e dalla titolarità della carta. Ha inoltre denunciato travisamento della prova e motivazione apparente sulla mancata qualificazione del fatto come tentato. Il secondo ricorrente ha censurato la responsabilità per l'assenza di possesso materiale e gestione della carta, la mancata idoneità della condotta a ostacolare la tracciabilità e l'assenza di dolo; ha dedotto che si fosse limitato ad attivare la carta e a consegnarla a terzi, ricevendo 500 euro, e ha chiesto, in subordine, la riqualificazione in ricettazione. La terza ricorrente ha contestato la prova del dolo, la valutazione della clausola di riserva del riciclaggio rispetto alla partecipazione al reato presupposto, la diversa qualificazione come consumato per altro coimputato e tentato per lei, nonché la misura della diminuzione di pena per il tentativo. Il quarto ricorrente ha denunciato vizi motivazionali sulla propria responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che gli fosse stata attribuita una condotta non contestata, che non fosse provata la riscossione dei vaglia e che la pena non fosse stata individualizzata. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi tre ricorsi per manifesta infondatezza o genericità dei motivi e ha dichiarato tardivo il quarto ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i primi due imputati ha ritenuto che l'attivazione e la messa a disposizione della carta postepay, sulla quale era stata accreditata una quota del profitto della truffa, costituissero già una condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, senza necessità di prelievo, trasformazione o ulteriore trasferimento. Ha ritenuto provato il dolo, anche eventuale, sulla base della valutazione congiunta dell'importo elevato e ingiustificato, della non abbienza, della prossimità temporale tra attivazione e accredito, dell'assenza di altre movimentazioni e, per uno degli imputati, del compenso ricevuto per l'attivazione. Ha escluso la riqualificazione in ricettazione, richiamando la differenza tra l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza, propria del riciclaggio, e il dolo specifico di profitto, proprio della ricettazione. Per la terza imputata ha ritenuto adeguatamente motivata la prova del dolo eventuale, generiche le censure sul coinvolgimento nel reato presupposto e corretta la distinzione tra riciclaggio consumato e tentato: per il coimputato il reato si era consumato con la messa a disposizione della carta, mentre per la ricorrente la monetizzazione dei vaglia non era riuscita. Ha ritenuto non censurabile la riduzione di pena per il tentativo, determinata secondo i parametri degli artt. 56 e 133 c.p. Il quarto ricorso è stato dichiarato tardivo, poiché l'imputato era stato presente nel giudizio di appello e il termine applicabile era di 45 giorni, scaduto prima del deposito dell'impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il riciclaggio è un reato a forma libera e può consumarsi anche mediante la mera ricezione o messa a disposizione di una carta di pagamento sulla quale confluisca una quota del profitto delittuoso, quando tale condotta sia di per sé idonea a rendere più difficoltosa l'identificazione della provenienza illecita, senza necessità di prelievo, trasformazione o ulteriore trasferimento del bene.
Il riciclaggio si distingue dalla ricettazione perché richiede, sul piano oggettivo, l'idoneità della condotta a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e, sul piano soggettivo, il dolo generico; la ricettazione richiede invece il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto.
La mancata riuscita della monetizzazione dei vaglia ha giustificato la qualificazione della condotta come tentata; la misura della diminuzione di pena rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito se motivata secondo i parametri legali.
criteri di commisurazione della pena
La determinazione della pena e della riduzione per il tentativo è insindacabile in cassazione quando sia motivata con riferimento alla concreta condotta e alla personalità dell'imputato e non presenti vizi logici.
termine aumentato di quindici giorni per il difensore dell'imputato giudicato in assenza
L'aumento del termine di impugnazione previsto per il difensore dell'imputato giudicato in assenza non si applica quando l'imputato era presente nel giudizio di appello.
trattazione orale in udienza pubblica
La disposizione è stata richiamata per lo svolgimento del procedimento in udienza pubblica a seguito di rituale richiesta di trattazione orale.
Massime di principio
- Il delitto di riciclaggio, essendo un reato a forma libera, può consumarsi anche con la sola attivazione e messa a disposizione di una carta di pagamento intestata all'agente, sulla quale sia accreditata una quota del profitto delittuoso, quando tale condotta sia concretamente idonea a ostacolare l'identificazione dell'origine illecita del denaro.
- Per la consumazione del riciclaggio non è necessario che il denaro venga prelevato, monetizzato, trasformato o nuovamente immesso nel circuito economico: è sufficiente una condotta che, già nella sua configurazione concreta, renda più difficoltosa la tracciabilità della provenienza delittuosa.
- La ricezione di una parte soltanto del profitto del reato presupposto può integrare il riciclaggio quando il frazionamento tra più soggetti contribuisca a ostacolare l'identificazione della provenienza illecita.
- Il dolo del riciclaggio, configurabile anche come dolo eventuale, può essere desunto da una valutazione complessiva di elementi quali l'importo elevato e ingiustificato, la condizione economica dell'agente, la prossimità temporale tra attivazione dello strumento di pagamento e accredito, l'assenza di movimentazioni lecite e l'eventuale compenso ricevuto per la disponibilità dello strumento.
- Il riciclaggio si distingue dalla ricettazione perché la condotta del primo deve essere idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e l'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, mentre la seconda richiede il dolo specifico di procurare un profitto.
- La diversa qualificazione come riciclaggio consumato o tentato è compatibile tra coimputati quando le condotte concrete siano differenti: la messa a disposizione di una carta già idonea a ostacolare la tracciabilità può consumare il reato, mentre il tentativo di monetizzare titoli può restare allo stadio del tentativo se l'incasso non è riuscito.
- La censura di travisamento della prova è inammissibile quando il ricorrente non alleghi il documento o il verbale rilevante e non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La riduzione della pena per il tentativo appartiene alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se motivata mediante riferimento alla concreta condotta e alla personalità dell'imputato, senza manifesta illogicità.
- Quando l'imputato era presente nel giudizio di appello, non si applica il termine maggiorato previsto per il difensore dell'imputato giudicato in assenza; il ricorso depositato oltre il termine ordinario è tardivo e inammissibile.
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