Cassazione Penale, Sentenza n. 51674/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna con parziale riforma, deducendo: (1) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., alla luce della novella (legge 27/09/2021 n.134) che avrebbe ampliato la sua portata ai reati con pena detentiva minima non superiore a due anni e che, essendo norma più favorevole, dovrebbe applicarsi per effetto della successione nel tempo delle leggi penali; (2) motivazione affetta da manifesta illogicità in relazione all'art. 131-bis c.p., perché la Corte territoriale avrebbe argomentato con massime di esperienza non riscontrabili nel sistema bancario e nelle risultanze processuali circa la prevedibilità dei prelievi; (3) motivazione illogica anche in relazione all'art. 62-bis c.p. (attenuanti generiche), sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto che la restituzione della carta bancomat sia avvenuta dopo che la vittima aveva scoperto l'uso indebito, mentre dagli atti risulterebbe che la restituzione era avvenuta quando la vittima non si era ancora accorta della sottrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: i primi due motivi (sulla causa di non punibilità) sono aspecifici perché non confrontano adeguatamente la motivazione della sentenza impugnata; la Corte d'appello non ha escluso a priori l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., ma ne ha escluso l'operatività nel caso concreto in ragione della reiterazione dei prelievi e delle modalità truffaldine di sottrazione e camuffamento della condotta, elementi sui quali la difesa non ha dimostrato l'incidenza che la loro rimozione avrebbe avuto sull'esito (mancata illustrazione dell'effetto sull'esito della 'prova di resistenza'). Il terzo motivo è manifestamente infondato: sia il Tribunale sia la Corte d'appello hanno dato conto che la carta è stata restituita solo dopo che la vittima aveva scoperto l'indebito utilizzo, per cui non è ravvisabile travisamento. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riconosciuta come causa di non punibilità applicabile astrattamente ai reati rientranti nei limiti di pena previsti dalla novella; tuttavia la Corte territoriale ne ha escluso l'applicazione nel caso concreto per la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente della sottrazione e dei prelievi.
legge 27 settembre 2021, n. 134
Novella che ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il ricorrente invoca la maggiore favorevolezza temporale, ma la Cassazione richiede specificità nel dimostrare la sua effettiva applicabilità al caso concreto.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello; la decisione di merito è stata confermata nella parte rilevante dalla Cassazione.
Riferita alle attenuanti generiche: la Corte d'appello ha valutato i fatti e ritenuto non sussistenti le condizioni per il riconoscimento; la Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non censurabile.
art. 2, comma quarto, cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di successione delle leggi nel tempo (applicazione della norma più favorevole), ma la Corte ha posto l'accento sulla necessità di specificità e collegamento probatorio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione per vizio di motivazione: la Corte ha ritenuto i motivi aspecifici e pertanto inammissibili quando non si confrontano puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
Norma che consente la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per irrogare l'ammenda di euro 3.000.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Richiamato per dire che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la disciplina emergenziale; contesto procedurale rilevato in udienza.
Massime di principio
- La mera invocazione di una norma penale più favorevole (es. art. 131-bis dopo la novella) non è sufficiente: in Cassazione il ricorrente deve confrontare specificamente la motivazione di merito e dimostrare in che modo la norma nuova produce un effetto sull'accertamento concreto dei fatti.
- I motivi di cassazione che censurano la valutazione della prova devono essere specifici: se si contesta la valutazione di un elemento probatorio occorre spiegare come la sua eliminazione incida sull'esito complessivo (ossia sull'identico convincimento), pena l'inammissibilità per aspecificità.
- L'art. 131-bis c.p. può essere escluso per la sussistenza di elementi concreti quali la reiterazione delle condotte e le modalità fraudolente di attuazione: le circostanze concrete di recidiva fattuale e di comportamento subdolo sono valutate dai giudici di merito e non sono rivedibili in sede di legittimità salvo errori di diritto o macroscopici travisamenti.
- La Cassazione non è sede di riesame libero dei fatti: questioni come il momento della restituzione della carta o la consapevolezza della vittima sono valutazioni di merito che richiedono una specifica dimostrazione dell'errore per essere ammesse.
- Chi propone ricorso in Cassazione deve curare la forma e la specificità dei motivi: ragionamenti generici o basati su affermazioni di principio non confrontate con la motivazione impugnata rischiano l'inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51581/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51582/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51583/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51584/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51585/2023 del 29/12/2023
- Sentenza penale · 29 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 51586/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →