Cassazione Civile, Ordinanza n. 02329/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto già componente del consiglio di amministrazione di una società, il quale ha chiesto il riconoscimento di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il periodo successivo alla revoca della carica (luglio 2016-settembre 2017), con conseguente condanna della società al pagamento dei compensi asseritamente dovuti, al netto di un controcredito restitutorio della società per somme erogate in eccesso in precedenza. I giudici di merito hanno ritenuto provato lo svolgimento dell’attività collaborativa dopo la cessazione dell’incarico, valorizzando in particolare la fatturazione dei corrispettivi relativi agli ordini procurati dal lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 409, co. 1, n. 3, 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente qualificato il rapporto come parasubordinato, senza verificare l’elemento del coordinamento/eterodirezione e trascurando la natura dell’attività svolta dall’ex amministratore; (2) violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stato accertato alcun accordo sul compenso della collaborazione e che i compensi determinati dai giudici fossero stati illegittimamente desunti dalle delibere assembleari concernenti il compenso dell’incarico di amministratore, ormai cessato; (3) omesso esame di un fatto decisivo per mancata ammissione di prova testimoniale e ordine di esibizione, deducendo che l’attività svolta nel periodo successivo alla cessazione della carica fosse riferibile non alla società ma alla ditta individuale dell’ex amministratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, in parte, le censure fondate sull’art. 360, n. 5, c.p.c., perché proposte contro una pronuncia di doppia conforme senza indicare specificamente le divergenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito. Ha escluso la violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che tale norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti, circostanza non ricorrente. Ha poi negato la violazione dell’art. 2697 c.c., chiarendo che il vizio sussiste solo quando l’onere probatorio è posto a carico della parte sbagliata e non quando si contesta la valutazione delle prove. Infine, ha ritenuto non pertinente il richiamo alle Sezioni Unite n. 1545/2017, perché il thema decidendum non riguardava la natura del rapporto di amministrazione societaria, ma l’attività lavorativa successiva alla revoca dell’incarico, correttamente ricondotta dai giudici di merito a collaborazione coordinata e continuativa sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile nei limiti dedotti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimato; è stata inoltre data atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 409, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il coordinamento richiesto per la collaborazione coordinata e continuativa implica eterodirezione dell’attività; tale disciplina è richiamata dalla ricorrente ma ritenuta non decisiva nel caso concreto, perché la controversia concerneva l’attività successiva alla cessazione della carica di amministratore.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti e acquisite d’ufficio fuori dai casi consentiti; non basta la diversa valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.
La violazione dell’onere della prova è denunciabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte non onerata secondo le regole sui fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione ex n. 5 non è deducibile in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di decisione di appello che conferma la sentenza di primo grado con identico percorso fattuale, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012
La disciplina limitativa del motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. si applica agli appelli proposti dopo il termine previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell’introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’onerosità dell’incarico di amministratore; la Corte non ne fa applicazione decisiva, poiché il compenso controverso riguardava una collaborazione successiva alla cessazione della carica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra e non specifica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con l’erronea valutazione delle prove: è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai casi consentiti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile in cassazione solo se il giudice ha invertito l’onere probatorio; non può essere invocata per contestare il merito della valutazione probatoria.
- La qualificazione di un rapporto come collaborazione coordinata e continuativa deve riguardare l’attività effettivamente prestata nel periodo considerato; non è decisivo il richiamo alla disciplina del precedente incarico di amministrazione se la lite concerne una fase successiva alla sua cessazione.
- In presenza di accertamento di fatto dei giudici di merito circa lo svolgimento dell’attività lavorativa e la sua riconducibilità alla collaborazione, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura delle prove a quella compiuta nei gradi di merito.
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