Cassazione Penale, Sentenza n. 35305/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per detenzione di due fucili con matricola abrasa e ricettazione di un attrezzo agricolo. Denunciava: (1) errata applicazione dell'art. 23 comma 3 L. 110/1975 perché i numeri identificativi sarebbero stati leggibili; (2) violazione dell'art. 382 c.p.p. e illegittimità della convalida per carenza di flagranza e per attribuzione dei beni basata su responsabilità oggettiva, osservando che i beni erano sul fondo della moglie e non sorvegliato; (3) violazione dell'art. 350 co. 7 c.p.p. per utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese e sottoscritte dall'indagato; (4) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancanza dei presupposti per la misura cautelare, insufficienza delle esigenze cautelari e prevalente rilevanza del precedente risalente; (5) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per assenza di pericolosità sociale attuale e concreta.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Motivazioni principali: (1) il primo motivo è inammissibile perché la questione di qualificazione giuridica non era stata sottoposta e richiede un preliminare esame di merito (preclusione di questioni nuove in Cassazione); (2) il secondo motivo è inammissibile perché la legittimità dell'arresto e la convalida dovevano essere impugnate autonomamente (art. 391 co.4 c.p.p. e principio di impugnazioni tassative); la decisione di merito aveva invece motivato adeguatamente l'attribuzione dei beni; (3) il terzo motivo è infondato: le dichiarazioni spontanee sottoscritte sono utilizzabili in fase cautelare se non viene contestata la loro spontaneità; (4) il quarto motivo è aspecifico e infondato: il Tribunale del riesame aveva motivato la sussistenza di gravi indizi e esigenze cautelari, non basate solo sul precedente; (5) il quinto motivo è infondato: la pericolosità e il pericolo di reiterazione possono desumersi dalle modalità concrete della condotta oltre che dai precedenti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte non ha riesaminato la qualificazione sottoposta per la prima volta in Cassazione: la doglianza sulla qualificazione (applicazione dell'art. 23/3) è inammissibile se non proposta e valutata in sede di merito.
Codice di procedura penale art. 382
La questione relativa alla flagranza e alla legittimità dell'arresto è rimessa al rimedio specifico (impugnazione dell'ordinanza di convalida); la mancata impugnazione della convalida impedisce la sindacabilità successiva in sede cautelare di quella stessa doglianza.
Codice di procedura penale art. 350, comma 7
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria e sottoscritte sono utilizzabili nella fase cautelare e nei riti a prova contratta purché risulti la loro spontaneità (assenza di induzione/sollecitazione); la spontaneità non è stata contestata nel caso.
Codice di procedura penale art. 274, lett. c)
Per l'applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione è richiesta una valutazione prognostica fondata su elementi concreti; la pericolosità può essere desunta anche dalle modalità della condotta, non solo dai precedenti penali.
Codice di procedura penale art. 391, comma 4
Richiamato implicitamente per il principio che l'ordinanza di convalida dell'arresto ha un rimedio e termine specifico di impugnazione: l'omessa impugnazione è preclusiva.
Codice di procedura penale artt. 63 e 64
Gli avvisi al soggetto indagato (diritti/informazioni procedurali) non rendono automaticamente inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese in assenza di difensore se la spontaneità non è contestata; la Corte ricorda la distinzione tra spontaneità e volontarietà formale.
Codice di procedura penale art. 616
Norma sanzionatoria-processuale richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni nuove che non siano state previamente sollevate e decise in sede di merito: la Cassazione sul cautelare è preclusa alle nuove questioni che richiedono un vaglio di merito.
- La legittimità dell'arresto e la convalida devono essere impugnate con i rimedi e nei termini previsti; la mancata impugnazione della convalida impedisce di sollevare successivamente la stessa questione in altri procedimenti.
- Le dichiarazioni spontanee rese e sottoscritte alla polizia giudiziaria sono utilizzabili in sede cautelare se non è contestata la loro spontaneità (assenza di induzione): l'assenza di difensore o la mancata somministrazione degli avvisi non esclude automaticamente la utilizzabilità.
- La sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può basarsi non solo su precedenti penali ma anche sulle modalità, natura e gravità della condotta e sulla pluralità dei fatti: precedenti remoti non escludono l'adozione della misura se la condotta attuale è grave.
- In Cassazione è necessario articolare in modo specifico e correlato le censure rispetto alle motivazioni della decisione impugnata: i motivi aspecifici o non collegati alla motivazione del giudice di merito sono inammissibili.
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