Cassazione Civile, Ordinanza n. 25440/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da un istituto di credito per un credito derivante da un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto. Il contratto era stato originariamente stipulato con un soggetto persona fisica e poi ceduto, con il consenso della concedente, a una società poi fallita. La banca chiedeva l'ammissione in via chirografaria per canoni insoluti, spese, interessi di mora e residuo capitale, al netto del ricavato dalla vendita del bene. Il giudice delegato e poi il Tribunale di Vicenza hanno escluso il credito, ritenendo nullo il contratto per violazione di norme imperative e principi di sana e prudente gestione, sostenendo che la concedente avesse consentito la cessione del leasing a una società già in grave crisi, senza adeguata valutazione del merito creditizio, così realizzando una abusiva concessione di credito e favorendo la prosecuzione dell'attività dell'impresa in dissesto, con richiamo anche agli artt. 217, 218 l.fall. e con ulteriore affermazione della soluti retentio ex art. 2035 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, deducendo: ultrapetizione per avere il Tribunale dichiarato nullo il contratto di leasing quando la lite riguardava la cessione del contratto; violazione dell'art. 1418 c.c. per avere attribuito all'art. 5 TUB una funzione imperativa non conferente e comunque senza che vi fosse stata erogazione di credito alla cessionaria; violazione degli artt. 1418 c.c., 112 c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione generica sulla pretesa violazione di ulteriori norme imperative; violazione degli artt. 1418 c.c. e norme fallimentari per l'affermazione di nullità collegata agli artt. 217 e 218 l.fall.; violazione degli artt. 1418, 1343, 1406, 2033 e 2035 c.c. per avere ritenuto illecita la causa e operante la soluti retentio; omesso esame di fatti decisivi relativi all'assenza di erogazione di credito alla cessionaria, alla mancanza di insolvenza al momento della cessione, all'entità dell'insoluto e alla distanza temporale dal fallimento; omesso esame di fatti decisivi sulla reale consistenza economica della società cessionaria e sulla crisi del contraente originario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti dei primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto non comprensibile il salto logico-giuridico compiuto dal Tribunale, che aveva qualificato la cessione del contratto di leasing come se fosse un'operazione di abusiva concessione di credito, presupposto che la giurisprudenza richiamata richiede invece l'esistenza di un contratto di finanziamento con erogazione di provvista a un'impresa già in decozione. Poiché la cessione del contratto di leasing è, in astratto, una successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale e non coincide automaticamente con una concessione di credito, la dichiarazione di nullità è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Vicenza in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione dedotto dalla ricorrente
usato come norma sul vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso
richiamato in relazione alla nullità per violazione di norme imperative; la Corte rileva che, nel caso, non è stato chiarito il passaggio logico che consenta di qualificare la cessione del leasing come abusiva concessione di credito
richiamato nel motivo relativo alla pretesa illiceità della causa
invocato per sostenere l'illiceità della causa del contratto e della cessione
richiamato in relazione alla cessione del contratto
richiamato quanto alla ripetizione dell'indebito
richiamato per la soluti retentio, esclusa dal Tribunale sulla base della ritenuta contrarietà al buon costume
invocato dal Tribunale come norma di sana e prudente gestione e di valutazione del merito creditizio; la Corte non condivide l'equiparazione automatica della cessione del leasing a concessione di credito abusiva
richiamato dal Tribunale per prospettare profili di bancarotta connessi alla condotta della finanziatrice
richiamato dal Tribunale per la medesima finalità
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
invocato per carenza di motivazione
invocato per la motivazione della decisione
richiamato per il deposito di memoria nel giudizio di cassazione
Massime di principio
- La sanzione di nullità per abusiva concessione del credito presuppone che il negozio sia, in concreto, un contratto di finanziamento o comunque un'operazione di erogazione di provvista a favore di un'impresa già in stato di decozione.
- Non è consentito qualificare automaticamente la cessione di un contratto di locazione finanziaria come concessione abusiva di credito: occorre ricostruire il preciso contenuto economico-giuridico dell'operazione e verificare se vi sia stata effettiva erogazione di credito alla cessionaria.
- La declaratoria di nullità per violazione di norme imperative richiede un rigoroso nesso tra la norma asseritamente violata e la struttura del negozio impugnato; non basta il richiamo generico a principi di sana e prudente gestione o a disposizioni di vigilanza bancaria.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su una qualificazione dell'operazione non coerente con la sua natura giuridica, la motivazione è censurabile in cassazione se manca il passaggio logico-giuridico che giustifica tale qualificazione.
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