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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17505/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di lavoro tra una dipendente e la società datrice. La Corte d'appello aveva rigettato il gravame proposto avverso la decisione del Tribunale. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando di aver definito la lite con scrittura privata transattiva del 3 aprile 2024, comprensiva della regolazione delle spese legali. La società resistente ha depositato atto di adesione alla rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha verificato la ritualità della rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e la sua efficacia per effetto dell'espressa accettazione della parte controricorrente. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione ex art. 391 c.p.c. e ha escluso la pronuncia sulle spese, poiché regolate tra le parti nella transazione. Ha inoltre escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, mancando i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso è efficace se formulata in modo univocamente abdicativo e conforme ai requisiti formali richiesti dalla norma.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso produce l'effetto estintivo del processo di cassazione; l'adesione della controparte ne consolida l'efficacia e impedisce la pronuncia sulle spese quando ricorre la condizione prevista dal quarto comma.

  • art. 391 c.p.c., comma 4

    Se alla rinuncia aderiscono le altre parti personalmente o tramite avvocati muniti di mandato speciale, non si provvede alla condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando non sussistono i relativi presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando espressa in forma rituale e univocamente abdicativa, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'adesione della parte resistente alla rinuncia rende efficace l'atto e consente di escludere la condanna alle spese se le parti le hanno già regolate in via transattiva.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato se la norma richiede un diverso esito processuale o altri presupposti mancanti.

Come è indicizzato

RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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