Cassazione Penale, Sentenza n. 22653/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP del 02/02/2024 che, in ordine all'opposizione proposta avverso il decreto del PM di rigetto della richiesta di restituzione di cose sequestrate, ha disposto la restituzione di due dei quattro orologi e ha invece mantenuto il sequestro probatorio per due orologi (Patek Philippe Ellipse e Rolex Daytona) ritenuti acquistati in epoca sospetta, collegata alle condotte oggetto di imputazione (tra cui frode e emissione di fatture per operazioni inesistenti). Il ricorrente contestava la mancata e illogica motivazione circa la necessità di mantenere il sequestro, senza articolare un motivo specifico in termini richiesti dalla legge.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché formulato con argomentazioni generiche e non specifiche. Ha ritenuto che il ricorso, pur proponibile in sede di legittimità contro l'ordinanza del GIP ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., doveva comunque esporre ragioni precise circa l'inesistenza del vincolo in quanto le cose non costituirebbero corpo del reato o non deriverebbero da proventi di reato. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto sufficientemente motivato in ordine alla necessità di mantenere il sequestro probatorio, considerata l'epoca di acquisto e l'ipotesi accusatoria connessa all'utilizzo di risorse di Sinergia S.r.l. per monetizzare crediti d'imposta fittizi. La Corte ha inoltre ricordato il principio secondo cui le cose soggette a confisca obbligatoria non possono essere restituite ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Consente l'opposizione al decreto del PM sulla restituzione e ammette il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP che decide sull'opposizione; la Corte ha confermato l'ammissibilità del rimedio, ma richiede motivazioni specifiche nel ricorso di cassazione
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che il ricorso deve essere articolato secondo i motivi previsti e non con censure generiche
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Prevede il divieto di restituzione per cose soggette a confisca obbligatoria; la Corte ha richiamato il principio per cui tale divieto opera anche con riferimento al sequestro probatorio e impedisce la restituzione quando è contestata la confisca obbligatoria
Consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per il ricorrente; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende in applicazione di tale norma
artt. 110, 640-bis, 316-ter, 648-ter, cod. pen.
artt. 110, 640-bis, 316-ter, 648-ter, comma primo, cod. pen.
Sono le fattispecie contestate nell'ipotesi di accusa (concorso in reato, frode in danno dello Stato/monetizzazione di crediti d'imposta, ecc.); la Corte ha ritenuto che la contestazione di tali illeciti giustificasse l'indagine sulla provenienza delle risorse usate per l'acquisto degli orologi, idonea a mantenere il sequestro probatorio
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP che decide sull'opposizione al rigetto della restituzione è ammissibile, ma il ricorrente deve articolare motivi specifici e non generici; censure vaghe comportano l'inammissibilità.
- Per ottenere la restituzione di beni sottoposti a sequestro probatorio occorre dimostrare, con argomentazioni precise, che i beni non costituiscono corpo del reato né sono stati acquistati con proventi di reato; la mera contestazione della motivazione del GIP non è sufficiente.
- Quando vi è contestazione di reati che prevedono confisca obbligatoria, opera il divieto di restituzione (art. 324, comma 7) e ciò giustifica il mantenimento del sequestro probatorio in presenza di elementi sospetti circa l'epoca e la provenienza degli acquisti.
- La Corte può condannare il ricorrente a spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; ciò disincentiva impugnazioni generiche.
- In casi di sequestro d'iniziativa della polizia giudiziaria e per finalità probatorie, è necessario valutare la congruità della motivazione che collega i beni agli illeciti contestati; una motivazione che indica epoca sospetta e collegamenti con fonti ritenute illecite è generalmente considerata sufficiente per mantenere il vincolo.
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