Cassazione Civile, Ordinanza n. 26680/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRES per gli anni d’imposta 2008 e 2009 emessi nei confronti della curatela della società. Per l’anno 2008 l’Ufficio aveva recuperato a tassazione, tra l’altro, costi dedotti per spese di pubblicità relative al marchio "Global Relax", ritenuti non inerenti perché il marchio era stato ceduto, e aveva contestato la riduzione della plusvalenza derivante dalla cessione del marchio, effettuata sulla base del costo di una consulenza ritenuto non adeguatamente provato. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso. In appello, la CTR aveva accolto l’impugnazione della curatela quanto alle spese di pubblicità e all’utilizzo delle perdite, rigettando l’appello incidentale dell’Ufficio sulla plusvalenza. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma dal testo dell’ordinanza non emergono nel dettaglio le specifiche censure formulate nei singoli motivi; ciò che rileva è la questione processuale rilevata d’ufficio dalla Corte, concernente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società consolidante, che era parte necessaria del giudizio.
La decisione
La Corte ha rilevato d’ufficio la carenza di integrità del contraddittorio, poiché la lite riguardava rettifiche al reddito di un soggetto aderente a un regime di consolidato fiscale e, ai sensi dell’art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973, la società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Poiché dal testo risulta che la consolidante era stata chiamata in primo grado ma non risulta partecipazione nel giudizio di appello, la Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio di secondo grado e della sentenza impugnata, ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato alla medesima Commissione regionale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973
"Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante ... La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari"
La Corte ne afferma l’applicabilità al giudizio e ne ricava la necessità del litisconsorzio tra consolidata e consolidante nelle controversie aventi ad oggetto rettifiche del reddito nell’ambito del consolidato fiscale.
Richiamato solo come parametro temporale di operatività dell’art. 40-bis per i periodi d’imposta ancora accertabili alla data di entrata in vigore della norma.
artt. 375 c.p.c. e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio non partecipata del ricorso.
d.l. 31/08/2016, n. 168 conv. in l. 25/10/2016, n. 197
Richiamato per la disciplina del rito camerale applicata al ricorso.
d.l. 31/05/2010, n. 78 conv. in l. 30/07/2010, n. 122
Richiamato quale fonte introduttiva dell’art. 40-bis d.P.R. n. 600/1973.
Massime di principio
- Nelle controversie relative a rettifiche del reddito di soggetti che partecipano al consolidato fiscale, la società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari e devono partecipare al giudizio in modo integrale.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria determina la nullità dell’intero giudizio di appello e della sentenza che lo definisce, nullità rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità quando emerga dagli atti senza necessità di ulteriori accertamenti.
- Se la parte necessaria ha partecipato al giudizio di primo grado ma non risulta evocata o presente in appello, il giudice di secondo grado deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio; in difetto, la sentenza è cassata con rinvio.
- Il controllo sulla regolare integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario processuale prevale sulla disamina dei motivi di ricorso nel merito, quando il vizio risulti immediatamente dagli atti.
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