Cassazione Civile, Ordinanza n. 00839/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui una società era stata condannata a pagare una somma rilevante sulla base di un documento denominato "Suretyship Upon First Demand". La società ingiunta ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che non vi fosse alcuna garanzia validamente prestata, che l'accordo fosse inesistente, che il documento fosse annullabile e che mancasse il danno lamentato. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo il documento idoneo a integrare una garanzia autonoma a prima richiesta ed escludendo anche il dolo. In cassazione la ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 346 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di manleva verso l'agente; 2) falsa applicazione dell'art. 346 c.p.c. e ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che le difese di primo grado non fossero state rinunciate; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per il rigetto della manleva; 4) violazione dell'art. 1710 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d'appello non avesse condannato l'agente per la sua condotta negligente nella formazione della situazione che aveva portato alla pretesa nei confronti della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, esaminabili congiuntamente, fossero formulati in modo non conforme all'art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c., perché privi della necessaria specificità e senza adeguata riproduzione e localizzazione degli atti e documenti rilevanti. Ha inoltre osservato che le doglianze erano generiche, aspecifiche e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. È stata dichiarata inammissibile anche la richiesta di correzione di errore materiale della sentenza d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore di ciascuna delle società controricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura è stata dichiarata inammissibile perché formulata senza la necessaria specificità e senza adeguata indicazione degli atti e dei documenti su cui si fondava.
Richiamato dai motivi come norma asseritamente violata per omessa pronuncia, ma la Corte non ha accolto la doglianza poiché i motivi erano inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
Richiamato come parametro dei vizi denunciati; la Corte ha rilevato che le censure non individuavano in modo puntuale il fatto decisivo omesso e tendevano a una rivalutazione del merito.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per inosservanza dei requisiti di specificità e di autosufficienza, con mancata riproduzione del contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e mancata indicazione della loro collocazione processuale.
È stato richiamato per affermare che l'onere di specifica indicazione dei documenti può essere soddisfatto indicando la fase del processo in cui essi sono stati prodotti o formati.
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alla dedotta motivazione apparente o inesistente, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
Invocato per la responsabilità dell'agente, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso era inammissibile.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Richiamato nella decisione di merito per escludere il dolo, per difetto di prova della conoscenza dei raggiri; la Cassazione non entra nel merito di tale valutazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti: occorre riprodurre o almeno indicare con precisione il contenuto degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda e la loro collocazione nel fascicolo processuale.
- Non è ammissibile in sede di legittimità una censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- La denuncia di omessa pronuncia o di motivazione apparente non supera il vaglio di ammissibilità se non individua chiaramente il fatto decisivo trascurato e se le doglianze restano generiche o assertive.
- La richiesta di correzione di errore materiale della sentenza di merito non può essere proposta in cassazione se non nei limiti consentiti dal relativo rimedio processuale.
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