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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34812/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitori)

La controversia

Nel 1992 era stata promossa un'esecuzione forzata per il recupero di un credito; in quella procedura era intervenuta una banca fondiaria per un credito da mutuo fondiario stipulato nel 1989, poi ceduto a una società che ha proseguito l'azione esecutiva. I debitori hanno proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., deducendo: 1) la nullità del contratto di mutuo per indeterminabilità del saggio degli interessi corrispettivi e moratori, perché le clausole di rinvio a parametri esterni non consentivano di individuare il tasso dovuto; 2) la sopravvenuta prescrizione del credito per interessi moratori. La Corte d'appello ha rigettato l'opposizione, ritenendo determinabili le clausole e ritenendo interrotta/sospesa la prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c. per la determinabilità del tasso corrispettivo; violazione degli stessi articoli per il tasso moratorio, sostenendo che il rinvio a decreti ministeriali non più pubblicati rendeva la clausola indeterminabile; violazione degli artt. 2943 c.c. e 474 c.p.c. per la prescrizione, sostenendo che gli atti compiuti nel processo esecutivo potevano incidere solo sugli interessi già maturati e non su quelli futuri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo in parte il primo motivo, nei limiti in cui censurava l'errore della Corte d'appello nell'aver ritenuto dovuto il saggio degli interessi corrispettivi pur avendo essa stessa riconosciuto di non essere riuscita ad accertarne la concreta misura applicabile nel tempo. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che si risolvevano in censure di merito su questioni di fatto e ha affermato che, in un'opposizione all'esecuzione fondata su titolo stragiudiziale, quando il debitore contesti la misura degli interessi pretesi, grava sul creditore la prova sia dell'esistenza del patto sia della correttezza del criterio di calcolo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro l'interpretazione del contratto senza dedurre violazione dei canoni ermeneutici; la Corte ha anche osservato, ad abundantiam, che sarebbe stato comunque infondato. Il terzo motivo è stato rigettato perché la prescrizione degli interessi resta sospesa dopo l'introduzione del giudizio o dell'esecuzione ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato quale base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori

  • art. 1284 c.c.

    evocato dai ricorrenti per sostenere l'applicazione del tasso legale in caso di clausola non determinabile; la Corte non accoglie tale impostazione nel secondo motivo

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per la dedotta indeterminabilità dell'oggetto della clausola sugli interessi

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che, nel giudizio sull'opposizione all'esecuzione, l'onere della prova della misura del credito e della correttezza del calcolo grava sul creditore

  • art. 1362 c.c.

    la Corte richiama i canoni legali di interpretazione del contratto per affermare che il loro mancato richiamo rende inammissibile il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura del testo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1364 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1365 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1366 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1367 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1368 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1369 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1370 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 1371 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici, senza specifica applicazione autonoma

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla prescrizione; la Corte osserva che gli atti del processo possono interrompere la prescrizione

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    la Corte afferma che, se l'interruzione avviene con l'atto introduttivo del giudizio o dell'esecuzione, la prescrizione non corre fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce il giudizio

  • art. 474, comma 1, c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel motivo sulla prescrizione, in relazione al titolo esecutivo e agli effetti degli atti nel processo esecutivo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo stragiudiziale, se il debitore contesta la misura degli interessi pretesi, il creditore deve provare sia l'esistenza del patto sugli interessi sia la correttezza e legittimità del criterio di conteggio applicato.
  • La mera affermazione che una clausola sugli interessi rinvia a parametri esterni o storicamente esistenti non basta a dimostrare che il tasso sia concretamente determinabile; occorre che il parametro sia effettivamente conoscibile e verificabile nel caso concreto.
  • In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per gravi incongruenze logiche; non è ammissibile la sola contrapposizione di una diversa lettura del testo ritenuta più convincente dalla parte ricorrente.
  • L'interruzione della prescrizione mediante l'introduzione di un giudizio o di una procedura esecutiva comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., la sospensione del decorso della prescrizione fino al passaggio in giudicato della decisione che definisce quel giudizio.
  • Gli interessi maturano giorno per giorno, ma ciò non impedisce che la prescrizione del relativo credito resti sospesa per effetto dell'atto introduttivo del processo esecutivo o di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoMutuoImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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