Cassazione Civile, Ordinanza n. 20838/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente impiegata con una serie reiterata di contratti a termine tra il 2005 e il 2016. In primo grado il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo differenze retributive per la progressione stipendiale collegata all'anzianità di servizio, ma aveva ritenuto che, per il personale docente non di ruolo, ai fini del computo dell'anno scolastico non potesse valere la regola del servizio di almeno 180 giorni come anno intero, dovendosi considerare solo i periodi di effettiva prestazione. La Corte d'appello aveva confermato tale impostazione e rigettato l'appello della lavoratrice. In Cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo contro la sentenza d'appello; tuttavia, prima della decisione, depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato al Ministero. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia e i relativi effetti processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata e notificata dalla ricorrente. Pur osservando che la rinuncia non aveva gli effetti estintivi pienamente rituali richiesti dall'art. 390 c.p.c. per difetto delle formalità previste nel testo applicabile ratione temporis, ha ritenuto che tale atto esprimesse comunque il venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione. Per questo ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità, escludendo inoltre l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, poiché la sanzione opera per l'inammissibilità originaria e non per quella derivante da sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati con visto; se le formalità non sono rispettate, non si produce l'estinzione del processo in forma rituale.
L'estinzione del processo non può essere dichiarata quando la rinuncia non sia stata compiuta con le forme prescritte dall'art. 390 c.p.c.
La Corte ha ravvisato ragioni per compensare integralmente le spese di lite, come richiesto dalla parte rinunciante e non contestato dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il meccanismo sanzionatorio del contributo unificato დამატivo non si applica quando l'inammissibilità è conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse, e non di un'inammissibilità originaria del gravame.
È richiamata come legge che ha modificato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
direttiva 1999/70/CE
È richiamata nel riepilogo della vicenda come base del principio di non discriminazione applicato nei gradi di merito alla questione della progressione stipendiale dei docenti a termine.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se non compiuta con le formalità previste dall'art. 390 c.p.c., non determina l'estinzione rituale del processo, ma può comunque essere valutata come manifestazione del venir meno dell'interesse a impugnare, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, anche quando la rinuncia non sia formalmente idonea a produrre estinzione.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'inammissibilità derivante da sopravvenuta carenza di interesse, poiché la norma è finalizzata a scoraggiare impugnazioni originariamente dilatorie o pretestuose.
- La compensazione integrale delle spese di legittimità può essere disposta in presenza di una rinuncia al ricorso non contestata dalla controparte, ove il giudice ravvisi ragioni per farlo.
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