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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7349/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 23/06/2023, la quale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata con riferimento a contestazioni ai sensi dell'art. 628 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul criterio di gradualità della custodia (art. 275 c.3 e c.3-bis ecc.), mancata considerazione dell'idoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.2 e c.2-bis) alla luce di dichiarazioni parzialmente ammissive rese all'interrogatorio di garanzia e della possibilità di rito abbreviato con pena ridotta, nonché insussistenza del pericolo di reiterazione per carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; ha allegato documentazione a sostegno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che aveva osservato l'assenza di fatti nuovi utili a modificare il quadro probatorio e che le dichiarazioni rese all'interrogatorio non avevano scalfito il grado di gravità indiziaria. Il Tribunale ha inoltre valutato proporzionata e necessaria la custodia in carcere alla luce della gravità delle condotte e del quadro indiziario, e ha ritenuto la documentazione allegata non risolutiva (in parte successiva alla pronuncia impugnata). La Corte ha confermato che, una volta formato il giudicato cautelare, solo fatti sopravvenuti e nuovi possono giustificare revoca o modifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen.

    Norma relativa al reato contestato; la Corte ha ritenuto che la gravità delle condotte contestate e il quadro indiziario erano tali da giustificare la custodia cautelare applicata.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3; comma 3-bis; comma 2; comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Previsione degli obblighi del giudice riguardo alla misura cautelare e al criterio di gradualità e proporzionalità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura e non abbia omesso di considerare alternative; tuttavia ha ribadito che la revisione del giudicato cautelare richiede fatti nuovi e rilevanti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda il pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che l'attualità e concretezza del pericolo possono essere desunte anche dalle modalità delle condotte e da elementi sintomatici, anche se le condotte sono risalenti nel tempo, quando permangono atteggiamenti o collegamenti che rendono attuale il rischio di reiterazione.

Massime di principio

  • Il riesame non è un nuovo esame integrale delle condizioni che giustificarono la misura: può rivedere la misura solo in presenza di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare significativamente il quadro probatorio.
  • Le dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia non costituiscono automaticamente "fatto nuovo" capace di incidere sul grado di gravità indiziaria: occorre che abbiano valenza probatoria reale e determinante.
  • La gradualità e la proporzionalità delle misure cautelari richiedono valutazioni concrete: la mera affermazione astratta della disponibilità di una casa o di un lavoro non è sufficiente senza prove concrete e anteriorità al provvedimento impugnato.
  • La gravità delle condotte e il quadro indiziario possono legittimamente giustificare la custodia cautelare e la deduzione del pericolo di reiterazione anche quando i fatti risalgono nel tempo, se permangono elementi sintomatici o collegamenti con l'ambiente del reato.
  • Allegazioni generiche, aspecifiche o documentazione prodotta successivamente al provvedimento non contrastano efficacemente un giudicato cautelare: è necessario allegare e provare circostanze nuove e concrete.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare dovrebbe focalizzarsi su fatti nuovi, concreti e documentati (es. prove di stabile dimora idonea, rapporto di lavoro concreto e provato, cambiamenti oggettivi nelle condizioni che eliminano le esigenze cautelari).

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