Cassazione Penale, Sentenza n. 7349/2024 del 19/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza del G.I.P. del 23/06/2023, la quale aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata con riferimento a contestazioni ai sensi dell'art. 628 cod. pen. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sul criterio di gradualità della custodia (art. 275 c.3 e c.3-bis ecc.), mancata considerazione dell'idoneità degli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico), violazione del principio di proporzionalità (art. 275 c.2 e c.2-bis) alla luce di dichiarazioni parzialmente ammissive rese all'interrogatorio di garanzia e della possibilità di rito abbreviato con pena ridotta, nonché insussistenza del pericolo di reiterazione per carenza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari; ha allegato documentazione a sostegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione del Tribunale del riesame che aveva osservato l'assenza di fatti nuovi utili a modificare il quadro probatorio e che le dichiarazioni rese all'interrogatorio non avevano scalfito il grado di gravità indiziaria. Il Tribunale ha inoltre valutato proporzionata e necessaria la custodia in carcere alla luce della gravità delle condotte e del quadro indiziario, e ha ritenuto la documentazione allegata non risolutiva (in parte successiva alla pronuncia impugnata). La Corte ha confermato che, una volta formato il giudicato cautelare, solo fatti sopravvenuti e nuovi possono giustificare revoca o modifica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma primo e terzo, n. 1 e 3-quinquies, cod. pen.
Norma relativa al reato contestato; la Corte ha ritenuto che la gravità delle condotte contestate e il quadro indiziario erano tali da giustificare la custodia cautelare applicata.
art. 275, comma 3; comma 3-bis; comma 2; comma 2-bis, cod. proc. pen.
Previsione degli obblighi del giudice riguardo alla misura cautelare e al criterio di gradualità e proporzionalità. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente valutato l'adeguatezza e la proporzionalità della misura e non abbia omesso di considerare alternative; tuttavia ha ribadito che la revisione del giudicato cautelare richiede fatti nuovi e rilevanti.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Riguarda il pericolo di reiterazione. La Corte ha confermato che l'attualità e concretezza del pericolo possono essere desunte anche dalle modalità delle condotte e da elementi sintomatici, anche se le condotte sono risalenti nel tempo, quando permangono atteggiamenti o collegamenti che rendono attuale il rischio di reiterazione.
Massime di principio
- Il riesame non è un nuovo esame integrale delle condizioni che giustificarono la misura: può rivedere la misura solo in presenza di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare significativamente il quadro probatorio.
- Le dichiarazioni rese all'interrogatorio di garanzia non costituiscono automaticamente "fatto nuovo" capace di incidere sul grado di gravità indiziaria: occorre che abbiano valenza probatoria reale e determinante.
- La gradualità e la proporzionalità delle misure cautelari richiedono valutazioni concrete: la mera affermazione astratta della disponibilità di una casa o di un lavoro non è sufficiente senza prove concrete e anteriorità al provvedimento impugnato.
- La gravità delle condotte e il quadro indiziario possono legittimamente giustificare la custodia cautelare e la deduzione del pericolo di reiterazione anche quando i fatti risalgono nel tempo, se permangono elementi sintomatici o collegamenti con l'ambiente del reato.
- Allegazioni generiche, aspecifiche o documentazione prodotta successivamente al provvedimento non contrastano efficacemente un giudicato cautelare: è necessario allegare e provare circostanze nuove e concrete.
- Chi impugna un provvedimento cautelare dovrebbe focalizzarsi su fatti nuovi, concreti e documentati (es. prove di stabile dimora idonea, rapporto di lavoro concreto e provato, cambiamenti oggettivi nelle condizioni che eliminano le esigenze cautelari).
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