Cassazione Penale, Sentenza n. 37705/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso proponeva due motivi principali. Primo: violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.) per omessa, contraddittoria e/o illogica valutazione dell'attendibilita' delle dichiarazioni della persona offesa Giuseppe Milazzo e di altri testi (Patrizia Barone, maresciallo Iovanna), denunciando una valutazione "frazionata" e contraddittoria delle fonti probatorie, con riferimento anche alle ragioni per cui l'imputato era stato assolto per usura ma ritenuto credibile sulla circostanza dell'arma scacciacani. Secondo: vizio di travisamento dei fatti e conseguente mancata derubricazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni anziche' estorsione, in particolare per la diversa ricostruzione della presenza di Roberto Franzè il 5 gennaio 2020 e per il rilievo del cosiddetto "patto novativo" successivo all'episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che le censure chiedessero in realta' una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimita' salvo manifeste contraddizioni o travisamenti macroscopici, non dimostrati nel caso. Ha confermato la correttezza della valutazione di attendibilita' della persona offesa e degli altri elementi probatori utilizzati dalla Corte territoriale, ha ritenuto irrilevante la inesattezza sulla presenza del Franzè rispetto alla ricostruzione della condotta minatoria, e ha escluso la riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni in considerazione dell'illiceita' della pretesa creditoria (finanziamento di fatturazioni inesistenti). Il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e non e' stata liquidata la rifusione spese in favore della parte civile perche' non intervenuta in udienza.
Norme richiamate
strumento di censura per vizi di motivazione e travisamento; la Corte ricorda che la contestazione deve puntare a vizi manifesti e non a una mera diversa valutazione delle prove
norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla condanna del ricorrente
norma relativa al porto d'arma senza giustificato motivo, oggetto di valutazione nel giudizio di merito e di parziale assoluzione in sede di appello ma non rilevante per il rigetto del ricorso in Cassazione
Sent. Sez. Unite n. 29541/2020
giurisprudenza che distingue estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni in base all'elemento psicologico; citata per motivare l'esclusione della derubricazione in esercizio arbitrario nel caso concreto
Giurisprudenza di legittimita' richiamata
es. Sez. 5 n. 26455/2022; Sez. 2 n. 9106/2021; Sez. 3 n. 18521/2018; Sez. 5 n. 15041/2018; Sez. 4 n. 1219/2017; Sez. 4 n. 4060/2013; Sez.4 n. 44765/2013
principi consolidati secondo i quali la Cassazione non puo' rivedere la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito e che il vizio di travisamento e' ammissibile solo se macroscopico o se vi e' doppia conformita' delle decisioni di merito in senso errato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: le questioni di attendibilita' delle prove e della persona offesa sono questioni di merito riservate ai giudici di merito e sindacabili in Cassazione solo se emergono manifeste contraddizioni o un travisamento macroscopico delle risultanze probatorie
- La "doppia conformita'" delle decisioni di primo e secondo grado aumenta la difficolta' per il ricorrente di dimostrare un travisamento della prova e richiede elementi chiari e non meramente reinterpretativi
- Per ottenere la derubricazione dell'imputazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni e' necessario dimostrare che l'agente agiva in una convinzione ragionevole, non meramente soggettiva, di esercitare un diritto; la provenienza illecita della pretesa (es. finanziamento con fatturazioni inesistenti) esclude tale buona fede
- Se si contesta l'incidenza di un singolo elemento probatorio (es. la presenza di un terzo), il ricorso deve illustrare l'effetto che l'eliminazione di quell'elemento avrebbe sulla cosiddetta prova di resistenza: ossia dimostrare che senza quell'elemento il convincimento probatorio non reggerebbe
- La mancata partecipazione della parte civile alla discussione orale puo' precludere la liquidazione delle spese di grado a suo favore in Cassazione quando abbia soltanto depositato memorie in cancelleria
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