Cassazione Civile, Ordinanza n. 26231/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasceva da un incarico professionale conferito a una commercialista per la tenuta della contabilità di un’attività professionale e per la predisposizione e presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Il cliente deduceva che la professionista avesse omesso di dichiarare parte dei redditi delle annualità 2011 e 2012, esponendolo a due accertamenti fiscali e a sanzioni amministrative per complessivi euro 6.651,83, di cui chiedeva il risarcimento. La convenuta si difendeva sostenendo che le omissioni dipendessero dal comportamento del cliente, che avrebbe svolto parte dell’attività senza emettere fatture e senza consegnare tutta la documentazione necessaria, chiedendo anche la chiamata in causa dell’assicuratrice della responsabilità professionale. In primo grado la domanda veniva rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio. In appello, la Corte territoriale riteneva che la compilazione della dichiarazione con indicazione di ritenute d’acconto non coerenti con i compensi dichiarati integrasse inadempimento professionale; escludeva tuttavia la responsabilità per il 2011, mentre per il 2012 ravvisava una totale incongruenza tra ritenute indicate e redditi dichiarati che la professionista avrebbe dovuto rilevare, condannandola a rimborsare la sola sanzione relativa a tale annualità. Con il ricorso per cassazione la commercialista denunciava, quale unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e travisamento della prova: sosteneva che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto che ella disponesse della documentazione utile alla corretta dichiarazione dei redditi, mentre il modello unico 2013 richiamato in causa non sarebbe stato da lei redatto, ma dal nuovo commercialista intervenuto successivamente in sede di compliance; invocava dunque un contrasto tra decisione e risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il motivo, da un lato, affetto da profili di inammissibilità per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell’onere di indicare puntualmente i documenti e le circostanze rilevanti ai sensi dell’art. 366, n. 6 c.p.c.; dall’altro, comunque infondato, perché la Corte d’appello aveva correttamente fondato la decisione sul modello unico effettivamente redatto e trasmesso dalla ricorrente, nel quale emergeva la discrasia tra ritenute d’acconto e redditi dichiarati, e non su una successiva dichiarazione integrativa predisposta da altro professionista. La Suprema Corte ha quindi confermato che non vi era stato alcun travisamento della prova e ha ribadito il principio secondo cui il professionista deve svolgere la prestazione a regola d’arte con diligenza qualificata. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, in presenza dei presupposti, all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato come base del procedimento sommario introduttivo davanti al Tribunale.
È la norma invocata per dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo e il preteso travisamento della prova.
La Corte richiama l’onere di specificità del ricorso, rilevando la mancata indicazione precisa dei documenti e degli elementi probatori rilevanti.
È la norma che consente la trattazione in adunanza camerale.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per determinare il parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che denunci omesso esame di un fatto decisivo o travisamento della prova deve indicare in modo puntuale il fatto storico, il documento o la risultanza probatoria decisiva e il modo in cui il giudice di merito ne avrebbe dato lettura erronea; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
- Non vi è travisamento della prova quando la sentenza impugnata si fonda su un documento effettivamente prodotto in atti e correttamente attribuito al suo autore, mentre la parte ricorrente richiami un documento successivo o diverso rispetto a quello posto a base della decisione.
- Il professionista incaricato della tenuta della contabilità e della predisposizione delle dichiarazioni fiscali assume un’obbligazione di mezzi qualificata, da adempiere con diligenza professionale e con l’adozione di tutte le cautele tecniche necessarie; la presenza di incongruenze evidenti nei dati dichiarativi può integrare inadempimento.
- La responsabilità del professionista può essere esclusa o ridotta se il danno dipende anche dalla mancata consegna, da parte del cliente, della documentazione necessaria o da comportamenti omissivi del medesimo nella formazione dei dati contabili.
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