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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36344/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

La controversia

Nel giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria il tribunale aveva liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio un importo complessivo comprensivo di spese vive. La parte onerata proponeva opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, chiedendo la riduzione del compenso e delle spese, ma l'opposizione veniva respinta dal presidente del tribunale. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) violazione dell'art. 56 D.P.R. 115/2002, per avere riconosciuto il rimborso di spese non documentate, ritenute giustificate solo in base alla coerenza con l'attività svolta dal c.t.u.; (2) violazione del medesimo art. 56, per avere riconosciuto il compenso dell'ausiliario del c.t.u. senza previa autorizzazione; (3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese dell'opposizione, per avere compensato le spese sulla base della natura della controversia e dell'adesione del resistente alla proposta conciliativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che per il rimborso delle spese del consulente tecnico sia necessaria la specifica indicazione delle spese e la relativa documentazione, salvo le voci che per loro natura non richiedono fattura o ricevuta o quelle espressamente disciplinate in modo diverso; non è sufficiente una generica coerenza delle spese con l'attività svolta. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che il compenso dell'ausiliario del c.t.u. può essere riconosciuto quando il giudice abbia successivamente autorizzato o comunque valutato la necessità dell'ausilio specialistico, senza che sia indispensabile una preventiva autorizzazione formale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, perché il giudice del rinvio dovrà rivalutare complessivamente l'esito della controversia anche ai fini della liquidazione delle spese. L'ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al tribunale di Grosseto in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    opposizione avverso la liquidazione del compenso e delle spese

    è il rimedio esperibile contro il decreto/ordinanza di liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.

  • art. 56 D.P.R. 115/2002

    gli ausiliari del magistrato devono presentare una nota specifica delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e allegare la corrispondente documentazione

    il rimborso delle spese richiede, in linea generale, nota specifica e documentazione delle spese documentabili; non basta la mera astratta coerenza con l'attività svolta, salvo le voci non documentabili per loro natura o quelle diversamente disciplinate.

  • art. 55, comma secondo, D.P.R. 115/2002

    le sole spese di viaggio, anche in mancanza di relativa documentazione, sono liquidate in base alle tariffe di prima classe sui servizi di linea, esclusi quelli aerei

    è richiamato per confermare a contrario che, fuori dalle ipotesi espressamente previste, la documentazione delle spese è necessaria.

  • art. 56, comma terzo, D.P.R. 115/2002

    rimborso della spesa per gli ausiliari

    il giudice deve verificare la necessità dell'opera dell'ausiliario e la congruità delle somme; la valutazione può intervenire anche successivamente all'attività svolta.

  • art. 91 c.p.c.

    è invocato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito per effetto della cassazione con rinvio.

  • art. 92 c.p.c.

    è invocato nel motivo sulle spese di lite, con contestazione della compensazione disposta dal tribunale; la questione resta assorbita.

  • art. 380 bis c.p.c.

    è il rito camerale richiamato per la trattazione del ricorso manifestamente fondato.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    è richiamato per la decisione in camera di consiglio secondo il procedimento accelerato.

Massime di principio

  • Il rimborso delle spese sostenute dal consulente tecnico d'ufficio richiede, di regola, una nota analitica e la prova documentale delle spese documentabili; il giudice non può liquidare somme non giustificate solo perché astrattamente compatibili con l'incarico svolto.
  • Non sono soggette allo stesso rigoroso onere documentale le sole voci che, per loro natura, non necessitano di fattura o ricevuta, oppure quelle per cui la legge prevede una liquidazione forfetaria o autonoma disciplina, come alcune spese di viaggio.
  • Per il rimborso delle spese relative all'ausiliario del consulente tecnico non è sempre necessaria una preventiva autorizzazione formale del giudice, essendo sufficiente che il giudice verifichi successivamente la necessità dell'ausilio specialistico e la congruità dell'importo richiesto.
  • Quando la cassazione avviene con rinvio per una questione che incide sulla liquidazione delle spettanze, la statuizione sulle spese del giudizio di opposizione può restare assorbita e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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