Cassazione Civile, Ordinanza n. 32167/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata nei confronti della ASL per il pagamento di un differenziale tariffario relativo a prestazioni di alta specialità riabilitativa (codice 75) erogate nel 2008. In opposizione, il Tribunale aveva revocato il decreto ma condannato la ASL al pagamento di una somma inferiore, ritenendo che la struttura, pur priva di accreditamento per quelle prestazioni, potesse essere remunerata in base a successive delibere regionali che avrebbero consentito in via provvisoria a strutture di classe A e IRCCS l'erogazione delle prestazioni. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello principale della ASL e rigettato integralmente la domanda, affermando che il diritto alla remunerazione presuppone l'accreditamento istituzionale o un provvedimento autorizzatorio ad hoc, oltre a rilevare ad abundantiam l'assenza di certezza e liquidità del credito. Il ricorso per cassazione della struttura privata era stato poi dichiarato inammissibile. Con il successivo ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., la struttura ha dedotto un errore di fatto della Corte di cassazione, sostenendo che l'ordinanza impugnata avrebbe omesso di considerare che, nel periodo 2008, nessuna struttura sanitaria nel Lazio risultava formalmente accreditata per il codice 75 e che ciò avrebbe escluso il carattere indefettibile dell'accreditamento come requisito di remunerazione. La Corte ha però ritenuto che la censura mirasse in realtà a contestare il giudizio di diritto già reso sulla necessità dell'accreditamento o di un'autorizzazione ad hoc, trasformando impropriamente la revocazione in un secondo ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione di un fatto incontestabilmente risultante dagli atti, non discusso tra le parti, immediatamente rilevabile e decisivo; nel caso concreto, invece, la ricorrente ha dedotto un errore di giudizio, chiedendo una nuova valutazione in iure della necessità dell'accreditamento. La Corte ha anche rilevato che la circostanza relativa all'eventuale mancanza di accreditamento o autorizzazione di altri soggetti era stata già considerata e ritenuta irrilevante nell'ordinanza revocanda, che si fondava sul principio del regime delle tre A e sulla giurisprudenza consolidata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
disciplina la revocazione delle decisioni della Corte di cassazione; il rimedio è utilizzabile solo nei ristretti limiti dell'errore di fatto revocatorio
l'errore revocatorio consiste in un'erronea percezione di fatti di causa, non in un errore di giudizio o di interpretazione
richiamato per la trattazione e per la memoria depositata dalla ricorrente
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, ove dovuto
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione al contributo unificato
richiamato quale fonte degli interessi richiesti nel decreto ingiuntivo originario
Massime di principio
- La revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro una decisione della Cassazione è ammessa solo per un errore di fatto percettivo, cioè per la supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti.
- Non integra errore revocatorio la deduzione che, sotto la veste di errore di fatto, miri in realtà a contestare l'interpretazione delle norme o la valutazione giuridica compiuta dalla Corte di cassazione.
- Il fatto asseritamente erroneamente percepito deve essere decisivo e immediatamente rilevabile dal confronto tra provvedimento impugnato e atti di causa, senza necessità di ulteriori indagini o argomentazioni induttive.
- La revocazione non può essere utilizzata come un secondo ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione dei motivi già scrutinati e respinti o dichiarati inammissibili.
- Nel sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie private accreditate, il diritto al pagamento non può prescindere dal rispetto del regime autorizzazione-accreditamento-accordo, salvo diverso provvedimento autorizzatorio specifico previsto dal sistema regionale o dalla giurisprudenza applicabile.
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