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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15395/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di primo grado aveva applicato, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000 di multa per fatti commessi a Catania il 26 luglio 2024, consistenti nella detenzione a fini di cessione di varie sostanze stupefacenti e nella resistenza a pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di sentenza di patteggiamento impugnata dopo il 3 agosto 2017, il ricorso è ammesso solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza, nella sostanza, tendeva a rimettere in discussione il patto accettato e non rientrava nei limiti del mezzo di impugnazione. Inoltre la sentenza impugnata dava conto delle risultanze investigative e dell'assenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché la motivazione era ritenuta sufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il controllo richiesto dall'art. 129 c.p.p. fosse stato comunque effettuato dal giudice del patteggiamento e che, in assenza di concreti elementi emergenti dagli atti o dalle deduzioni delle parti, fosse sufficiente una motivazione anche implicita circa la non ricorrenza di cause di non punibilità. Ha inoltre applicato l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. per la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata vi era stata pronunciata ai suoi sensi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, consentendoli solo in relazione a specifici profili tassativi.

  • art. 129 c.p.p.

    impone al giudice di verificare l'eventuale immediata declaratoria di cause di non punibilità; nel patteggiamento è sufficiente una motivazione esplicita o implicita, salvo che dagli atti emergano concreti elementi in senso favorevole all'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma invocata dal ricorrente per sostenere la qualificazione dei fatti come lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna del ricorrente soccombente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    è il riferimento normativo generale al reato in materia di stupefacenti, richiamato insieme all'ipotesi attenuata del comma 5.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo con la medesima funzione dell'art. 129 c.p.p.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo come base della disciplina impugnatoria della sentenza di patteggiamento.

  • art. 610 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo per la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    richiamato nel testo per le conseguenze economiche dell'inammissibilità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    ipotesi attenuata di lieve entità in materia di stupefacenti, prospettata ma non ritenuta deducibile nel limite del ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge; non è consentito utilizzare il ricorso per rimettere in discussione il contenuto del patto accettato dall'imputato.
  • Nel patteggiamento, il controllo ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione ampia o analitica: è sufficiente una motivazione anche implicita circa l'assenza di cause di non punibilità, salvo che dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi contrari.
  • La doglianza che miri sostanzialmente a ottenere una diversa qualificazione favorevole del fatto, al di fuori dei limiti specifici previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento, è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza che emerga assenza di colpa nella sua proposizione, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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